L’ottemperanza per la carta del docente non richiede la formula esecutiva (TAR Lombardia n. 1149 dell’11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza del giudice del lavoro ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’azione di ottemperanza è proponibile decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sull’Amministrazione resistente, che, in caso di inerzia, è condannata a provvedere entro un termine perentorio, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Il Fatto
Alcuni docenti, che avevano ottenuto dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla cd. carta elettronica del docente per diversi anni scolastici, agivano dinanzi al TAR per l’ottemperanza al giudicato, ai sensi degli articoli 112 e ss. cod. proc. amm. La sentenza favorevole era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato, non essendo stata appellata nel termine di legge.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era rimasto inerte. I ricorrenti chiedevano quindi la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Con una prima sentenza non definitiva, il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere per una delle ricorrenti e chiedeva chiarimenti all’Amministrazione sull’esecuzione nei confronti degli altri due docenti, senza ricevere riscontro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione della docente per la quale l’Amministrazione aveva dimostrato, in corso di causa, di aver dato esecuzione alla sentenza accreditando l’importo nel “Borsellino elettronico” tramite il gestore Sogei S.p.A.
Per le posizioni dei due docenti rimasti insoddisfatti, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha preliminarmente chiarito che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è titolo esecutivo, ancorché priva della formula esecutiva. Tale apposizione non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, in seguito alla modifica dell’art. 475 cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. amm. operata dalla Riforma Cartabia.
Il Tribunale ha poi verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., risultando decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. A fronte della contestazione dell’avvenuta esecuzione, l’onere probatorio gravava sul Ministero, che non ha fornito alcuna prova dell’ottemperanza per i due docenti.
Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti della Direzione generale competente e con il potere di ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, della legge n. 669 del 1996 in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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