Carta docenti: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 465 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che abbia condannato l’amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per la formazione del docente e alla relativa provvista, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione entro sessanta giorni. Ove l’amministrazione non provveda, è nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, con facoltà di delega, senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, pur dettato per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione, si applica per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus dell’ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accoglieva il ricorso e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti, nonché all’assegnazione sulla stessa della somma di € 3.000,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali. Il titolo era pubblicato, notificato e passato in giudicato.

Non essendo stata data esecuzione alla condanna, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari a dare integrale attuazione al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo ha verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, risultante da attestazione versata in atti, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo.

Alla luce della documentazione prodotta, il ricorso è stato accolto e l’amministrazione è stata condannata a provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze in osservanza del dispositivo del titolo.

In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale ministeriale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, senza compenso. La motivazione richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per l’ottemperanza ai decreti di equa riparazione ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama sul punto una pluralità di precedenti amministrativi.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus dell’ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, con liquidazione parametrata ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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