Carta docenti e ottemperanza: penalità di mora esclusa, commissario ad acta nominato (TAR Calabria n. 1089 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta ove risulti manifestamente iniqua. Tale esito si impone quando l’obbligo ineseguito non abbia natura risarcitoria o corrispettiva, ma consista nell’erogazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, configurabile come contributo destinato alla formazione e non come corrispettivo della prestazione lavorativa. La nomina del commissario ad acta e la fissazione del termine di ottemperanza restano invece dovute, una volta accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione. I compensi dell’eventuale attività commissariale gravano sull’amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento e alle spese.

La sentenza è passata in giudicato. Notificata all’amministrazione, è rimasta ineseguita oltre il termine di moratoria di centoventi giorni. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la condanna del resistente al pagamento della penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il titolo esecutivo non era stato adempiuto e che era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica. Ha quindi ritenuto fondata l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ordinando al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

Il Tribunale ha disposto la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato in un dirigente del competente Dipartimento ministeriale, per il caso di protratta inottemperanza. Il commissario dovrà provvedere su istanza di parte ed entro ulteriori sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto alle spese dell’eventuale attività commissariale, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione inadempiente. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015: norma dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2025, n. 757 e da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 maggio 2025, n. 1499.

Il Tribunale ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola manifestamente iniqua. La ragione risiede nella particolare funzione assegnata alla carta docenti, che non costituisce un corrispettivo, bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Le spese del giudizio sono state liquidate seguendo la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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