Onlus edilizia: dirigente non può mutare i parametri del consiglio (Cons. Stato n. 6739 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente comunale che, in sede di determinazione del contributo di costruzione, sostituisca i parametri tariffari già individuati dal Consiglio comunale con parametri diversi e più onerosi, senza alcuna motivazione, non esercita un semplice ricalcolo degli importi, ma invade la competenza consiliare e modifica l’atto presupposto in violazione del principio del contrarius actus. L’art. 16, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 non consente all’ufficio di rimodulare unilateralmente i criteri di quantificazione degli oneri già approvati dall’organo consiliare. Il vizio è aggravato dal difetto di motivazione, che rende illegittima la scelta dei nuovi parametri di calcolo.

Il Fatto

Il Comune aveva approvato un permesso di costruire, quantificando il contributo di costruzione in una somma che recepiva i parametri di calcolo proposti dal privato per la zona in cui insisteva l’intervento.

Successivamente, con due note dirigenziali e con lo stesso titolo edilizio, il Comune ha rideterminato in aumento la somma dovuta, applicando parametri riferiti a una diversa zona omogenea. Il privato ha impugnato le note e il permesso davanti al TAR Puglia, che ha accolto il ricorso. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione della condotta amministrativa. Le note dirigenziali non si limitano a correggere errori di calcolo: modificano i criteri di quantificazione degli oneri. Il punto è che il Consiglio comunale, approvando il progetto, aveva già individuato i parametri applicabili, recependo l’assimilazione della zona interessata a una specifica zona omogenea.

Con il nuovo conteggio l’ufficio ha applicato parametri diversi e più elevati, riferiti a un’altra zona. Così facendo ha inciso su un ambito riservato al Consiglio comunale e ha modificato la deliberazione consiliare presupposta, in violazione del principio del contrarius actus.

Il Consiglio aggiunge un profilo autonomo di illegittimità: il difetto di motivazione. Il Comune non ha spiegato le ragioni dell’assimilazione della zona a una zona diversa da quella in precedenza scelta. La scelta amministrativa resta priva di giustificazione.

L’istruttoria disposta in appello conferma il quadro. Il Comune ha riconosciuto l’assenza di specifiche tariffe per la zona di riferimento, l’uso iniziale dei parametri del privato e la loro successiva sostituzione unilaterale. Ha inoltre confermato la mancata effettuazione dello scomputo per la cessione dell’area destinata alla strada di accesso al mare, addebitando l’omissione al privato.

Il Collegio respinge integralmente l’appello, condannando il Comune alla rifusione delle spese del grado, liquidate con distrazione in favore del difensore dell’appellata, dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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