Accesso escluso per gli atti di polizia giudiziaria trasmessi all’autorità requirente (TAR Lazio n. 857 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti di polizia giudiziaria, ivi incluse le segnalazioni di reato ricevute e trasmesse all’autorità requirente, sono sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tali atti, infatti, non costituiscono esercizio di attività amministrativa ma di funzioni di polizia giudiziaria, e sono coperti dal segreto investigativo di cui all’art. 329 cod. proc. pen. fino alla chiusura delle indagini preliminari. Ne consegue l’esclusione dell’ostensione ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990. Il divieto di divulgazione opera anche rispetto al diritto di accesso del consigliere comunale ex art. 43 d.lgs. n. 267/2000, non potendo tale strumento essere utilizzato come succedaneo dell’accesso difensivo per fini personali. L’ordine di esibizione, inoltre, non può essere emanato per documenti che l’amministrazione dichiari di non detenere.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato un’istanza di accesso agli atti, ex art. 22 l. n. 241/1990 e art. 43 d.lgs. n. 267/2000, per ottenere copia di una segnalazione presentata nei suoi confronti alla Polizia Locale, corredata di un video. L’amministrazione aveva respinto l’istanza opponendo che l’intera documentazione era stata depositata presso la Procura della Repubblica. Con una successiva istanza, la ricorrente aveva chiesto copia dell’attività amministrativa di ricezione, protocollazione e trasmissione dell’esposto, ricevendo un silenzio-diniego. Il Comune si era costituito eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, l’infondatezza della pretesa, sostenendo la natura di atti di polizia giudiziaria della documentazione richiesta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, nel decidere il ricorso, ha applicato il criterio della “ragione più liquida”, esimendosi dall’esame delle questioni di rito e concentrandosi sul merito della pretesa ostensiva. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la documentazione richiesta non è relativa a un’attività amministrativa dell’ente locale, ma afferisce alla descrizione di una condotta suscettibile di integrare un reato, presentata a un ufficio di polizia giudiziaria. Tale attività, essendo finalizzata all’adempimento dell’obbligo di denuncia di cui all’art. 361 cod. pen., è oggettivamente e soggettivamente non amministrativa e ricade negli atti di indagine coperti da segreto.

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando gli atti oggetto di accesso coincidono con le notitiae criminis poste in essere dagli organi dell’amministrazione nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, l’ostensione non è possibile. Tale fattispecie ricade nei casi di segreto indicati dall’art. 24 l. n. 241/1990, poiché a norma dell’art. 329 cod. proc. pen. gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari. Il Collegio ha così distinto l’ipotesi in cui la pubblica amministrazione agisce nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in cui l’accesso è ammesso, da quella in cui opera come polizia giudiziaria, in cui l’accesso è escluso.

Con riguardo alla posizione di consigliere comunale della ricorrente, il TAR ha evidenziato che il divieto di divulgazione previsto dall’art. 329 cod. proc. pen. non è superabile dalle disposizioni del TUEL. Il diritto di accesso del consigliere comunale ex art. 43 d.lgs. n. 267/2000, pur non richiedendo una specifica motivazione, non è assoluto e trova il suo limite nella strumentalità rispetto all’esercizio del mandato. Nella specie, il Collegio ha rilevato un utilizzo improprio dello strumento, finalizzato a soddisfare un interesse personale ed egoistico. Il Tribunale ha inoltre ritenuto legittimo il diniego relativo alla documentazione amministrativa di ricezione e trasmissione dell’esposto, valorizzando la dichiarazione resa dal legale del Comune in udienza circa l’assenza di attività amministrative ulteriori rispetto alla trasmissione alla Procura. Tale dichiarazione, resa da soggetto munito di pieni poteri rappresentativi, è stata ritenuta sufficiente a escludere l’esistenza di documenti da esibire, non potendo l’ordine di accesso riguardare documenti inesistenti o mai formati.

La Corte ha concluso che la pretesa conoscitiva della ricorrente potrà trovare soddisfazione solo attivandosi presso la Procura della Repubblica, attraverso gli istituti del processo penale, come l’istanza di cui all’art. 335 cod. proc. pen. per accertare l’eventuale pendenza di indagini a proprio carico. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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