Obbligo di ottemperanza al giudizio sull’attivazione della Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 597 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente al giudicato formato su sentenza del giudice ordinario, l’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando la pronuncia ottemperanda è una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato e notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione. Una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale. La nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, di regola, esclude la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che resta comunque subordinata alla insussistenza di “altre ragioni ostative”.
Il Fatto
Il ricorrente, docente che aveva prestato servizio a tempo determinato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, agisce in ottemperanza alla sentenza n. 469/2025, pubblicata il 12-6-2025 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00 per ogni anno scolastico di servizio, con condanna al pagamento di complessivi € 1.500,00.
La sentenza è stata notificata il 17-6-2025 presso il domicilio digitale dell’amministrazione ed è passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni, il ricorrente chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Verifica quindi che la sentenza ottemperanda è stata notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, per cui le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
Accerta poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e l’avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Essendo circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con attivazione della Carta e versamento dell’importo, esclusi ulteriori accessori, non equiparabile a voce retributiva.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario cura l’allocazione in bilancio della somma e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo a compenso.
Il Tribunale respinge invece la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., muovendo dalla decisione dell’Adunanza Plenaria Cons. Stato n. 15 del 2014, che ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”. Ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino in concreto la mancata condanna. Rileva inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e la mole eccezionale del contenzioso seriale, ragioni idonee a spiegare il ritardo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.