Carta elettronica docente: onere della prova sull’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 2526 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve provare il fatto costitutivo del proprio diritto, costituito dal giudicato e dalla notificazione del titolo esecutivo, mentre incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi che rendono inefficace quel titolo, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’amministrazione che si costituisca senza allegare alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento non assolve tale onere. Ne consegue l’accertamento della persistenza dell’obbligo di ottemperanza integrale al giudicato e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. Il carattere seriale della controversia giustifica la liquidazione delle spese in misura contenuta, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1506 del 13 aprile 2023, l’accertamento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 500,00 oltre accessori, e al pagamento delle spese del giudizio.
La sentenza era stata notificata il 14 ottobre 2023 ed era passata in giudicato. L’amministrazione, tuttavia, non aveva adottato alcun atto esecutivo e non aveva corrisposto le somme dovute. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato anche mediante nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore dei difensori anticipatari. Il Ministero si è costituito con atto formale. All’udienza camerale del 9 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, riscontrando il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su questi presupposti processuali non si è posta alcuna questione.
Il nucleo argomentativo riguarda invece la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, individuato nella decisione del giudice ordinario passata in giudicato.
Su tale base, incombeva sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di quel fatto, ossia il prodursi di condizioni idonee a paralizzare l’esecuzione. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento: la difesa si è risolta in un atto formale privo di allegazioni difensive utili.
Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo dell’amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 250,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione tiene conto, espressamente, del carattere seriale della controversia. Il dispositivo ordina inoltre la trasmissione di copia della sentenza al commissario presso la sua sede di servizio.
Nota della Redazione
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