Offerta tecnica e preventivo di fornitura: insussistenza del fumus boni iuris nella cautelare (TAR Abruzzo n. 209 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione di un preventivo di fornitura nella scheda tecnica di un prodotto, anziché del prezzo offerto, non è idonea a disvelare in anticipo la consistenza e la convenienza dell’offerta economica, non integrando un rischio di astratto condizionamento del giudizio qualitativo della Commissione giudicatrice, soprattutto quando l’offerta è formulata a corpo. La valutazione dell’offerta tecnica è legittima quando la Commissione è posta nelle condizioni di accertarne la qualità tramite relazioni descrittive e documentazione allegata per ciascun sub criterio, senza necessità di documentazione ulteriore sulla capacità professionale dei consulenti esterni. In sede cautelare, la natura dei vizi dedotti e l’interesse pubblico alla sollecita esecuzione di un’opera pubblica determinano il rigetto dell’istanza per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione di un appalto per lavori di demolizione e ricostruzione in sito dell’ex complesso ITAS, destinato a nuova sede dell’ITG di L’Aquila, in favore della controinteressata. La ricorrente contestava la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, deducendo che la scheda tecnica relativa al prodotto proposto per il sub criterio B3 indicasse un preventivo di fornitura anziché il prezzo offerto, circostanza che avrebbe potuto condizionare la Commissione. Contestava altresì la carenza di documentazione idonea a comprovare la capacità professionale dei consulenti esterni e la consistenza degli elementi migliorativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto i motivi di ricorso non assistiti da un sufficiente grado di fondatezza, rigettando la domanda cautelare. In primo luogo, ha escluso che l’indicazione di un preventivo di fornitura nella scheda tecnica possa disvelare l’offerta economica, considerando la marginalità di tale dato rispetto a un’offerta formulata a corpo e la funzione meramente esplicativa della soluzione migliorativa proposta.
Quanto alla dedotta carenza documentale, il TAR ha osservato che la Commissione giudicatrice è stata posta nelle condizioni di accertare la qualità dell’offerta tramite le relazioni descrittive e la documentazione allegata per ciascun sub criterio, senza che la mancata prova della capacità professionale dei consulenti esterni infici la valutazione.
Infine, il Collegio ha accordato prevalenza all’interesse pubblico alla sollecita ricostruzione di un’opera danneggiata dal sisma del 2009, oggetto di un piano di riconversione dell’edilizia scolastica, escludendo la sussistenza del periculum in mora. La domanda cautelare è stata quindi rigettata con condanna della ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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