Ottemperanza al giudicato sull’indennizzo per epatite da trasfusione (TAR Campania n. 260 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su di una sentenza che riconosce l’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 in favore di soggetto affetto da epatite cronica da trasfusione, il ricorso va accolto quando il ricorrente provi la notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 e la persistente mancanza di esecuzione. L’inerzia serbata dall’amministrazione, non contrastata da alcuna difesa, integra inadempimento rilevante in sede di ottemperanza. Il giudice amministrativo può nominare sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza, con l’avvertenza che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, affetta da epatite cronica HCV positiva riconducibile a pregresse trasfusioni, aveva ottenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore una sentenza che accertava il diritto all’indennizzo ex legge n. 210 del 1992 e la ascrivibilità del danno alla categoria VIII dall’epoca della domanda, con condanna del Ministero della Salute al relativo pagamento, maggiorato degli accessori di legge. La Corte d’Appello di Salerno aveva poi dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’amministrazione.
Notificate le sentenze senza che il Ministero vi desse esecuzione, la ricorrente ha agito davanti al TAR Campania con ricorso per ottemperanza ex art. 112 ss. cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del titolo e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, ha verificato il rispetto delle formalità procedimentali richieste per l’azione di ottemperanza. La notifica della sentenza di primo grado ai fini dell’intimazione ad adempiere era stata regolarmente eseguita ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997.
Il giudice ha inoltre accertato che la sentenza della Corte d’Appello era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice di appello, e che le statuizioni della sentenza di merito, allo stato, non avevano ricevuto esecuzione mediante l’effettivo pagamento delle somme riconosciute.
Di rilievo decisivo è risultata la posizione processuale dell’amministrazione: il Ministero non ha opposto alcuna contraria deduzione né contestazione sulla mancata esecuzione del titolo. Tale assoluta inerzia ha confermato la fondatezza della pretesa e ha legittimato l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha ordinato al Ministero della Salute di provvedere alla corresponsione dell’indennizzo in favore della ricorrente entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Quanto alle spese di lite pronunciate dal giudice ordinario, il TAR ha escluso che le stesse rilevassero in questa sede, essendo state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario e non essendo stata proposta azione in proprio da quest’ultimo; resta ferma la facoltà di esperire nuovo giudizio di ottemperanza per il relativo pagamento.
Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, con il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario adottare ogni iniziativa per rendere possibile il pagamento, e che il medesimo dovrà far pervenire al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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