Ottemperanza per mancata restituzione del bene e risarcimento: ordine al Comune e commissario ad acta (TAR Molise n. 195 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice ordina l’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato, ivi compresi quelli di natura risarcitoria e di pagamento delle spese processuali, assegnando un termine per l’esecuzione. La nomina fin d’ora del commissario ad acta, per il caso di perdurante inottemperanza, non esclude di per sé la configurabilità dei presupposti per l’applicazione della somma di denaro prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la cui valutazione resta possibile in esito all’eventuale mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice all’attività del commissario.
Il Fatto
Con la sentenza n. 235 del 4 agosto 2025, il TAR Molise aveva condannato il Comune alla restituzione del bene illegittimamente occupato, previa rimessione in pristino, salvo l’esercizio dei poteri di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché al risarcimento del danno da illegittima occupazione e al pagamento delle spese processuali. Il giudicato era stato attestato dalla cancelleria e la sentenza notificata al Comune, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e l’ordine all’ente di eseguire gli obblighi nascenti dal giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso ammissibile, verificata la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza con riguardo al decorso del termine dilatorio. Ha altresì rilevato che il Comune non aveva fornito elementi idonei a dimostrare di essersi conformato al giudicato, provvedendo all’effettivo adempimento degli obblighi derivanti dalla pronuncia.
Nel merito, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante la restituzione del bene illegittimamente occupato, previa rimessione in pristino, la formulazione di una congrua offerta risarcitoria secondo i criteri stabiliti dalla sentenza ottemperanda e il pagamento delle spese processuali, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
In ottemperanza alle richieste della parte ricorrente, il Tribunale ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto, con facoltà di delega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine assegnato.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio non ne ha ravvisato allo stato i presupposti, considerata la nomina del commissario, ma ha espressamente riservato una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione all’attività del commissario stesso.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Comune soccombente e liquidate in dispositivo, comprensive del rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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