Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato e controvalore pecuniario (TAR Campania n. 2314 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la pubblica amministrazione è tenuta ad assicurare l’esatta ed integrale esecuzione del titolo esecutivo. Ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione in forma specifica del beneficio, l’amministrazione è comunque obbligata all’erogazione del controvalore pecuniario, oltre interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale non è opponibile al ricorrente quando dipenda dalla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte. La nomina del commissario ad acta è giustificata dalla perdurante inerzia, e l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.
La sentenza ottemperanda non è stata impugnata ed è passata in giudicato. L’amministrazione, tuttavia, è rimasta inerte nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Da qui il ricorso, con richiesta di condanna al pagamento e di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il Tribunale verifica anzitutto la ritualità del ricorso. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il passaggio centrale riguarda l’ipotesi in cui sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio. In tal caso l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Il Tribunale fonda la soluzione sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e sul rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
Il Collegio accoglie quindi la domanda e nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi uno stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Si precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.