Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Campania n. 2312 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la pubblica amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario. Se il termine fissato dalla sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio è decorso per una condotta omissiva dell’amministrazione, questa non può invocare il proprio inerte contegno: è comunque dovuta l’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione dell’azione. Spetta al commissario ad acta porre in essere ogni iniziativa per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per due anni scolastici, per un totale di € 1.000,00.
Il provvedimento non era stato impugnato ed era passato in giudicato. L’amministrazione non aveva dato esecuzione nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Da qui il ricorso, con richiesta di condanna al pagamento e di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. L’azione di ottemperanza è rituale e rispetta tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm..
La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio affronta poi il profilo di maggiore interesse. Qualora sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria non consente di eludere il giudicato. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio inerte contegno per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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