Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e controvalore pecuniario (TAR Campania n. 3994 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accertato il diritto del docente alla carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, la pubblica amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Spirato il termine biennale di fruizione del beneficio fissato dal giudice ordinario, l’obbligo si converte nell’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia dell’amministrazione non può essere causa di esonero dall’adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, per un solo anno scolastico, per un totale di € 500,00.
Il titolo, non impugnato dall’amministrazione, è passato in giudicato come da attestazione di cancelleria. Il ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna al pagamento, gli accessori e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene rispettati tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Sul punto di maggiore interesse, il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine biennale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La decisione si fonda sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e sul rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è imputabile al ricorrente ma a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.