Retroattività e sindacato tecnico nelle tariffe di accesso alla rete fissa (TAR Lazio n. 13873 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Autorità di regolazione fissa le condizioni economiche dei servizi di accesso all’ingrosso per una determinata annualità è atto di determinazione tariffaria, non misura regolamentare, ed è fisiologicamente destinato a produrre effetti retroattivi dal primo gennaio dell’anno di riferimento, ancorché adottato in corso d’anno. L’aggiornamento degli input del modello di costo approvato con la precedente analisi di mercato non richiede una nuova notifica alla Commissione europea quando la metodologia di calcolo del costo medio ponderato del capitale resti coerente con il quadro europeo. La verificazione tecnica costituisce lo strumento di sindacato giurisdizionale sugli atti ad elevato contenuto discrezionale-tecnico; le sue risultanze, se esaurienti e immuni da vizi, possono essere fatte proprie dal giudice. Il modello BU-LRIC valorizza i servizi di accesso alla rete in rame sulla base dei costi correnti di una rete efficiente ipotetica, non sui costi storici o di sola manutenzione dell’infrastruttura ammortizzata.
Il Fatto
Un operatore alternativo di telecomunicazioni impugnava la delibera AGCOM che, per gli anni 2022-2023, aveva aggiornato le tariffe dei servizi all’ingrosso di accesso alla rete fissa offerti dall’operatore incumbent. Il ricorrente contestava, tra l’altro, l’applicazione retroattiva dei nuovi prezzi dal gennaio 2023, la quantificazione del costo del capitale (WACC), l’applicazione del modello di costo BU-LRIC alla rete in rame e la quantificazione dei volumi di linee.
L’operatore incumbent, costituitosi, spiegava ricorso incidentale, mentre la società aggiudicataria della rete interveniva ad opponendum. Il TAR, ravvisando la necessità di un sindacato su profili tecnici complessi, disponeva una verificazione affidata a un collegio di docenti universitari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto la censura relativa alla retroattività dei prezzi, qualificando la delibera come atto di fissazione di prezzi per una determinata annualità, ontologicamente destinato a regolare l’intero periodo di riferimento dal primo giorno dell’anno. Tale effetto è stato ritenuto fisiologico e legittimo, in quanto preceduto da un’ampia istruttoria e consultazione pubblica, e conforme alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di provvedimenti di approvazione delle offerte di riferimento.
Quanto al WACC, la Corte ha condiviso le conclusioni dei verificatori, ritenendo che la scelta di AGCOM di utilizzare l’inflazione attesa in luogo di quella storica per il calcolo del risk free rate, pur discostandosi dalla prassi della Commissione europea, costituisse un corretto esercizio della discrezionalità tecnica in un contesto macroeconomico di forte instabilità. È stata altresì confermata la legittimità dell’uso di un gearing nozionale, poiché coerente con la logica del modello BU-LRIC che mira a remunerare non i costi effettivi dell’incumbent, ma quelli di un operatore efficiente.
In relazione al modello di costo, il TAR ha affermato che la valorizzazione dei servizi di accesso alla rete in rame secondo costi correnti di una moderna rete efficiente, come se l’operatore dovesse realizzarla ex novo, è imposta dalla Raccomandazione UE e non costituisce un’erronea applicazione del modello BU-LRIC. Tali risultanze inducono a ritenere non fondata la doglianza sulla mancata inclusione nel computo dei volumi delle linee attive su reti di operatori terzi, poiché la metodologia mira a evitare distorsioni concorrenziali.
Il ricorso principale è stato pertanto rigettato; il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato subordinato all’accoglimento del ricorso principale. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente, inclusi gli oneri della verificazione.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.