La prima domanda di conversione del permesso stagionale non riapre i termini (TAR Emilia-Romagna n. 247 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non ha natura perentoria e la domanda può essere formulata entro un termine ragionevole dalla scadenza del primo. Tale termine deve intendersi rispettato con la proposizione della prima domanda di conversione, ancorché il relativo procedimento si sia concluso con un rigetto. La domanda di conversione presentata successivamente a tale esito negativo è nuova ed autonoma e non può essere ricollegata al permesso di soggiorno ormai scaduto. È, pertanto, carente del necessario fumus boni iuris la domanda cautelare volta a sospendere il rigetto di una siffatta istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sulla tardività della richiesta, ritenendo che il permesso stagionale fosse scaduto nel dicembre 2024 e che la nuova domanda, presentata l’8 gennaio 2026, non potesse considerarsi tempestiva. Il ricorrente, deducendo la natura non perentoria del termine, chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna ha richiamato il proprio consolidato orientamento, conforme a quello di altri giudici amministrativi, secondo cui il termine per la richiesta di conversione del titolo di soggiorno stagionale non ha natura perentoria. L’istanza può, quindi, essere validamente formulata entro un termine ragionevole dalla scadenza del permesso originario, senza che operi una decadenza automatica.
Nella fattispecie, la prima domanda di conversione era stata proposta dal ricorrente entro tale termine ragionevole. Tuttavia, il relativo procedimento si era concluso con un provvedimento di rigetto, come desumibile dalle osservazioni depositate in data 3 febbraio 2026. La domanda presentata l’8 gennaio 2026 doveva, quindi, essere qualificata come nuova ed autonoma iniziativa, non più ricollegabile al permesso di soggiorno scaduto nel dicembre 2024.
Il Collegio ha evidenziato che una diversa interpretazione consentirebbe allo straniero di presentare domande di conversione prive dei requisiti all’infinito, legittimando un abuso dello strumento procedimentale a danno della certezza delle situazioni giuridiche. In tale prospettiva, la riproposizione della domanda non può giovarsi della natura non perentoria del termine, originariamente riconosciuta solo in favore della prima istanza.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dai necessari elementi di fumus boni iuris e ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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