Le concessioni balneari e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 9737 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., il ricorso avverso gli atti di una procedura selettiva per l’affidamento di concessioni di beni demaniali marittimi quando l’amministrazione, con una successiva rettifica della graduatoria, ha collocato il ricorrente al primo posto, eliminando la lesione lamentata. La declaratoria di improcedibilità consegue alla dichiarazione delle parti di essere venuto meno l’interesse alla decisione della controversia.

Il Fatto

Una società, classificatasi al secondo posto nella graduatoria di una procedura pubblica indetta da Roma Capitale per l’affidamento di trentuno concessioni di beni demaniali marittimi del litorale, per finalità turistiche e ricreative, relativamente al lotto A.8, ha impugnato gli atti della procedura. Con ricorso notificato il 15 luglio 2025, successivamente integrato da motivi aggiunti, la società ha chiesto l’annullamento degli atti di gara e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di disporre l’aggiudicazione in proprio favore, previa eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, o, in subordine, la rivalutazione delle offerte.

Si sono costituite in resistenza Roma Capitale, l’Agenzia del demanio – Direzione Roma Capitale e la controinteressata. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha rettificato la graduatoria, collocando la ricorrente al primo posto.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, in vista della trattazione di merito, Roma Capitale ha dato atto della sopravvenuta rettifica della graduatoria, con conseguente posizionamento della società ricorrente al primo posto. All’udienza pubblica, i procuratori della parte ricorrente hanno dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della controversia.

Il Collegio, sul presupposto di tale dichiarazione, ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei successivi motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.. Tale pronuncia consegue alla valutazione che l’atto di rettifica ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente, rendendo inutile una decisione nel merito.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in ragione della novità delle questioni sottese al giudizio. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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