Dringlichkeitsbesetzung annullata per difetto di esatta individuazione dei terreni (TAR Trentino-Alto Adige n. 16 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di occupazione d’urgenza è legittimo solo se i terreni da occupare sono individuati con precisione nei progetti approvati e negli strumenti urbanistici. La dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità può derivare dalla approvazione del progetto tecnico definitivo ai sensi dell’art. 1, comma 4, L.P. n. 10/1991, senza necessità di preventivo decreto di stima. La motivazione sull’urgenza può essere sintetica e per relationem, richiamando gli atti presupposti. Ove manchi l’esatta perimetrazione delle aree, il provvedimento è viziato per violazione delle norme urbanistiche e di pianificazione esecutiva, con conseguente annullamento.
Il Fatto
Due proprietarie di terreni in località di montagna impugnavano il decreto con cui il Comune aveva disposto la dringliche Besetzung di due particelle per la realizzazione di un marciapiede lungo la strada statale, nell’ambito di un progetto che comprendeva anche il rifacimento della rete idrica e il consolidamento del muro di sostegno. Le ricorrenti contestavano la mancanza di urgenza, l’assenza del decreto di stima e la difformità tra le aree occupate e le previsioni del piano urbanistico.
Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che le ricorrenti non fossero ancora intestatarie catastali al momento del ricorso. Il TAR, con decreto presidenziale prima e con ordinanza collegiale poi, aveva sospeso l’efficacia del provvedimento limitatamente alla realizzazione del marciapiede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione. In materia di ordinamento tavolare, il diritto dell’erede sorge con l’apertura della successione, indipendentemente dall’intavolazione, che rileva solo per la disponibilità del diritto. Richiamando la Cass. n. 6322 del 1999 e la Cass. n. 16814 del 2018, il TAR ritiene provata la qualità di eredi e quindi l’interesse ad agire.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 30 L.P. n. 10/1991 consente l’occupazione urgente per lavori dichiarati indifferibili e urgenti e per la costruzione di strade pubbliche o la posa di condotte idriche. Entrambe le condizioni sussistono: il marciapiede è parte della strada pubblica ai sensi dell’art. 3 n. 33 cod. strada. La motivazione, pur sintetica e per relationem, è sufficiente.
È parimenti infondato il secondo motivo: il decreto di stima non costituisce presupposto necessario dell’occupazione urgente. Quanto al terzo motivo, il Collegio lo accoglie. Le planimetrie del progetto esecutivo non contengono l’elenco dei proprietari né l’esatta individuazione delle aree del marciapiede; la sovrapposizione con l’estratto mappa è approssimativa. L’art. 3 L.P. n. 10/1991 esige invece puntuale indicazione delle particelle da espropriare. Il difetto di esatta individuazione determina l’annullamento del decreto di occupazione.
Il quarto motivo, relativo al preteso difetto di competenza della Giunta comunale, è respinto: il progetto preliminare del marciapiede era stato approvato dal Consiglio comunale, organo competente per le opere oltre la soglia prevista dallo statuto.
Nota della Redazione
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