Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario (TAR Veneto n. 571 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile anche per conseguire l’attuazione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando la pubblica amministrazione non si conformi all’obbligo di dare esecuzione al titolo. La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale, alla luce dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 626/2024, pubblicata il 10.10.2024, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore annuo di 500,00 euro, per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di 2.000,00 euro.
La ricorrente deduce di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e che la stessa è passata in giudicato. Lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, non essendo stata la pronuncia spontaneamente eseguita quanto al rilascio della Carta elettronica. Chiede pertanto l’attivazione della stessa con l’accredito della somma oggetto della condanna, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il giudice verifica anzitutto i presupposti processuali. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. La sentenza è infine passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Poiché è circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendosi tale importo equiparare a voci retributive.
Il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama la pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, che ha chiarito come l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. abbia aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Alla luce di tale decisione, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna. Rileva altresì la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e società esterne, e la mole eccezionale del contenzioso seriale.
Nota della Redazione
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