Liquidazione compenso avvocato nel gratuito patrocinio, dimezzamento ex art. 130 d.P.R. 115/2002 e riduzione ai sensi del D.M. 55/2014 (TAR Puglia n. 1109 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è disciplinata dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che importa il dimezzamento dei compensi spettanti al difensore. In tale sede, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, il giudice tiene conto dei valori medi delle tariffe professionali, che possono essere aumentati fino al 50% o diminuiti “in ogni caso non oltre il 50%”. La liquidazione deve essere congrua rispetto all’impegno professionale richiesto e alla complessità della controversia, che, ove di valore indeterminabile e non particolarmente complessa, può giustificare l’applicazione della riduzione massima del 50% sui valori medi, come ulteriormente decurtati ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Un soggetto, assistito da un avvocato, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR per la Puglia, Lecce, avverso il silenzio-inadempimento e il diniego dell’INPS in relazione a un’istanza di accesso agli atti. Il ricorrente, dichiarato invalido, mirava ad ottenere l’ostensione di un documento relativo alla domanda di aggravamento, al fine di ripristinare il trattamento di pensione di inabilità. Il giudizio si era concluso con sentenza di definizione nel merito, che aveva confermato l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio. A seguito di tale esito, il difensore presentava istanza per la liquidazione di onorari e spese. L’INPS non si era costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, investito dell’istanza di liquidazione, ha richiamato il quadro normativo di riferimento. In primo luogo, l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, il quale rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti“, tenuto conto dell’impegno professionale. Ha poi considerato l’art. 130 del medesimo d.P.R., il quale, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori.
La Corte ha quindi fatto applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e in particolare dell’art. 4, comma 1, che consente al giudice di discostarsi dai valori medi, aumentandoli fino al 50% o diminuendoli “in ogni caso non oltre il 50%”. Ha ritenuto che la causa rientrasse tra quelle di “valore indeterminabile” ex art. 5 D.M. n. 55/14.
Valutata la non particolare complessità della controversia e il limitato impegno professionale richiesto, il Tribunale ha applicato la riduzione del 50% rispetto ai valori medi, già decurtati ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Ha quindi ritenuto congrua la determinazione della somma spettante all’avvocato in complessivi euro 1.500,00, a titolo di onorari, diritti e spese, ponendo il pagamento a carico dell’Erario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.