Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e no astreinte (TAR Veneto n. 607 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il docente di ruolo che ha ottenuto dal giudice ordinario il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione può agire in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione del giudicato. La procedura telematica predisposta dall’Amministrazione per l’attivazione del voucher, di valenza meramente interna e non prevista da alcuna disposizione di legge, non costituisce condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, né misura satisfattoria del credito. L’obbligo dell’Amministrazione si estingue solo con l’attivazione della Carta e l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa in presenza di “altre ragioni ostative”, ravvisabili nella crisi della finanza pubblica e nella mole eccezionale del contenzioso seriale.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato per il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, con condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’importo nominale di € 2.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 31 ottobre 2024, era passata in giudicato.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’attivazione della Carta, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero si è costituito sostenendo di aver fornito le indicazioni necessarie per l’attivazione del voucher e di aver così ottemperato alle sentenze dei giudici ordinari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, muovendo dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La sentenza ottemperanda risultava notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Il Tribunale ha poi verificato l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e l’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ..

Il passaggio centrale riguarda la procedura telematica invocata dal Ministero. Il Collegio ha ritenuto che essa, diretta a semplificare la gestione delle richieste, abbia valenza meramente interna agli uffici ministeriali e non sia prevista da alcuna disposizione di legge. Da ciò discende la duplice conseguenza: non è condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza e non è misura satisfattoria del credito. L’obbligo può estinguersi solo tramite il rilascio della Carta con l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, nominando per il caso di perdurante inerzia un Commissario ad acta con facoltà di delega, incaricato dell’allocazione in bilancio e delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. È stato precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, e che non è dovuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico.

È stata invece respinta la domanda di astreinte. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, il Collegio ha osservato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative“. Ha quindi ravvisato tali ragioni nella crisi della finanza pubblica e nell’ammontare del debito pubblico, nonché nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e nella mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese sono state liquidate in € 800,00, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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