Silenzio della P.A. sulla dipendenza da causa di servizio (TAR Campania n. 2006 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio deve concludersi, tenuto conto dell’eventuale sospensione, entro 290 giorni. Decorso inutilmente tale termine, l’inerzia dell’Amministrazione è illegittima per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e il giudice amministrativo ordina la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Le disfunzioni, i ritardi o le mancate comunicazioni tra uffici interni non costituiscono esimente dell’obbligo di provvedere né possono tradursi in pregiudizio per l’interessato. In caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, ha presentato in data 1° agosto 2024 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una infermità ivi indicata. L’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento conclusivo nel termine previsto.
Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento. Si è costituito il Ministero dell’Interno, rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, evidenziando che non era ancora pervenuta alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria la documentazione sanitaria e amministrativa dagli uffici competenti.
Il ricorrente ha replicato che le disfunzioni o i ritardi tra uffici interni non possono tradursi in pregiudizio per l’interessato, né costituire esimente dall’obbligo di rispettare i termini procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il termine procedimentale per la conclusione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio risulta inutilmente decorso senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento conclusivo. La condotta omissiva integra violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
La decisione si fonda su giurisprudenza costante, anche dello stesso TAR, secondo cui il procedimento in esame deve concludersi, tenuto conto dell’eventuale periodo di sospensione, entro 290 giorni. Nel caso di specie l’ipotesi di sospensione non ricorre.
Il Tribunale ha richiamato TAR Sicilia, Catania, sent. n. 2186 del 2025, con la giurisprudenza ivi citata, TAR Campania, Napoli, sent. n. 6921 del 2021 e TAR Lombardia, Milano, sent. n. 724 del 2023.
Quanto alla giustificazione addotta dal Ministero, il Collegio ha affermato che eventuali disfunzioni o ritardi tra i diversi uffici dell’Amministrazione non possono esimere il Ministero intimato dall’obbligo di rispettare il termine complessivamente previsto per la conclusione del procedimento.
È stata quindi dichiarata l’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Interno sull’istanza e ordinato allo stesso di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione di parte se anteriore, della sentenza. In caso di perdurante inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo Dipartimento per l’Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.