Carta elettronica docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 842 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della Pubblica amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, una volta decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’amministrazione che si costituisca solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non può sottrarsi all’esecuzione. Il giudice assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore. L’inadempimento al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 322/2024, aveva accolto la domanda del docente, accertando il diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.500,00 mediante accredito sulla Carta, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La sentenza, notificata in forma esecutiva, era divenuta definitiva. Il docente ha proposto ricorso per ottemperanza lamentando la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale del 9 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il giudice amministrativo ha rilevato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui alla norma citata, la Pubblica amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale, precisando che questi assumerà le funzioni solo qualora investito dal creditore con propria istanza, trascorso inutilmente il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario al mandato.
Quanto alle spese, il collegio ha osservato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso: l’amministrazione è stata pertanto condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., liquidando l’importo di € 600,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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