Condono edilizio, rigetto legittimo per incompletezza documentale (TAR Campania n. 508 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, la domanda di sanatoria straordinaria può essere accolta solo quando il richiedente dia prova della sua presentazione e dell’integrale assolvimento degli oneri economici previsti dalla legge. La disciplina del condono, avendo natura derogatoria ed eccezionale, va interpretata restrittivamente e non consente di delegare all’Amministrazione o al giudice il reperimento della documentazione essenziale. Il termine per il versamento di oblazione e oneri concessori ha carattere perentorio, con la conseguenza che il versamento tardivo legittima il diniego. Il provvedimento di reiezione fondato su tali carenze ha contenuto vincolato, sicché resta irrilevante la censura sul mancato rispetto dell’ordine cronologico di esame delle istanze.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Casoria aveva respinto l’istanza di condono presentata nel 2004 ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003. L’Amministrazione aveva contestato l’assenza, presso i propri archivi, della domanda regolarmente protocollata e la mancanza di prova dei versamenti dovuti a titolo di oblazione e di oneri concessori.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per insufficiente motivazione sulle osservazioni prodotte, l’avvenuta dimostrazione della presentazione dell’istanza tramite certificazione del I Settore e copia informale, l’avvenuto pagamento dell’oblazione e la non debenza del costo di costruzione, oltre al mancato rispetto dell’ordine cronologico di trattazione delle pratiche. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude, anzitutto, la fondatezza della censura procedimentale. Dall’esame del provvedimento impugnato risulta che il Comune ha puntualmente ed esaustivamente esposto le ragioni ostative all’accoglimento della prospettazione dell’interessato, con ciò assolvendo all’onere motivazionale discendente dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Nel merito, il rigetto è ritenuto ampiamente giustificato dalle carenze documentali contestate. Nella denuncia presentata ai Carabinieri nel 2006 non vi è alcun riferimento alla documentazione rilevante, risalente al 2004, nell’elenco degli oggetti sottratti. Presso il Settore VII non è stata rinvenuta l’istanza di condono: è stata prodotta solo una certificazione del I Settore relativa al numero di protocollo suppostamente assegnato.
Il ricorrente, oltre alla denuncia, non ha fornito nemmeno un principio di prova sul versamento delle somme a titolo di oblazione, mentre i diritti di segreteria risultano versati solo in data successiva alla comunicazione del preavviso di diniego. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui la mancata presentazione della documentazione prevista dalla legge dà luogo a una carenza degli elementi essenziali che impedisce la positiva conclusione del procedimento di condono (T.A.R. Milano, sez. II, n. 594 del 2020).
Quanto ai termini di pagamento, il Collegio richiama l’orientamento per cui il termine per il versamento di oneri concessori e ratei residui di oblazione ha natura perentoria, trattandosi di strumento eccezionale e temporaneo soggetto a rigida interpretazione, con la conseguenza che il tardivo versamento delle rate determina la legittimità del diniego (T.A.R. Roma, sez. II, n. 264 del 2022).
Infine, poiché le carenze accertate imponevano il rigetto con un provvedimento dal contenuto vincolato, il Tribunale non ravvisa rilievo nel dedotto mancato rispetto dell’ordine cronologico di esame delle domande. Il ricorso è dunque respinto, con nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.