Carta docente tra giudicato e ottemperanza nomina commissario ad acta (TAR Marche n. 841 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla carta docente e condanna l’Amministrazione all’esecuzione integrale del titolo. Il ricorso è procedibile una volta decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notifica della sentenza. In presenza dei presupposti di legge e dell’inerzia dell’Amministrazione, il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. L’inerzia ingiustificata giustifica la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte a favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme secondo le modalità indicate nel titolo. La decisione è stata notificata in forma esecutiva e non impugnata, con formazione del giudicato, come attestato dalla Cancelleria.

Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza opporre difese di merito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’istanza è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La condizione di legge risulta quindi integrata.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il giudicato non è stato eseguito e l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già eventualmente corrisposte.

A tal fine è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, il quale assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con liquidazione in dispositivo e distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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