Correzione errore materiale, spese in favore dell’antistatario (TAR Puglia n. 397 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio della correzione degli errori materiali ex art. 86 cod. proc. amm. è funzionale a emendare il provvedimento giurisdizionale da mere sviste od omissioni che non incidono sul contenuto sostanziale della decisione. L’istanza di correzione non può realizzare una statuizione sostitutiva di quella contenuta nel provvedimento, ma può riguardare la sola intestazione del beneficiario della condanna alle spese di lite, da individuarsi nell’avvocato dichiaratosi antistatario, al fine di garantire la diretta erogazione delle somme liquidate quali compensi professionali. Il procedimento si conclude con decreto collegiale, salva l’opposizione delle altre parti, e non comporta statuizione sulle spese del procedimento correttivo.

Il Fatto

Con la sentenza n. 295 del 10.3.2026, la Sezione Terza del TAR Puglia aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso proposto dal ricorrente, dipendente della Polizia di Stato in pensione, per la rideterminazione del trattamento di fine servizio.

Nel dispositivo di quella sentenza, il Tribunale aveva condannato le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio “in favore dei ricorrenti”, omettendo ogni riferimento al difensore che, in calce al ricorso, si era dichiarato anticipatario delle spese. Il difensore ha quindi proposto istanza di correzione dell’errore materiale, chiedendo che il dispositivo fosse sostituito con una statuizione che indicasse, quale beneficiario della condanna, l’avvocato dichiaratosi antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la natura dell’errore denunciato, rilevando che la correzione richiesta non incide sul contenuto del provvedimento oggetto di correzione e non realizza una statuizione sostitutiva di quella contenuta nella sentenza corretta.

La modifica concerne esclusivamente l’individuazione del soggetto beneficiario della condanna alle spese: la formula originaria, riferita genericamente “ai ricorrenti”, è sostituita con quella che indica l’avvocato dichiaratosi antistatario. Tale intervento, ad avviso del Tribunale, appare utile a garantire la diretta erogazione delle somme liquidate quali compensi professionali al procuratore che si è dichiarato anticipatario, senza alterare l’entità della liquidazione già disposta.

Il Collegio ha inoltre rilevato che nessuna opposizione alla richiesta di correzione è stata proposta dalle altre parti del giudizio, circostanza che ha consentito di procedere alla correzione in sede di decreto collegiale, ai sensi dell’art. 86, comma 1, cod. proc. amm.

Il dispositivo della sentenza n. 295 del 2026 è stato conseguentemente modificato, con la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio “in favore dell’Avv. Pietro Barbaro, dichiaratosi antistatario”, nella misura complessiva di € 2000,00 oltre oneri dovuti per legge. Il Tribunale ha disposto la correzione dell’errore materiale e ordinato alla Segreteria le annotazioni di cui all’art. 86, comma 3, cod. proc. amm., con statuizione di nulla per le spese del procedimento correttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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