TAEG e polizza facoltativa: il premio finanziato entra nell’importo totale del credito (ABF Collegio di Bari n. 2300 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione dell’importo totale del credito e del conseguente calcolo del TAEG, l’intermediario deve considerare non solo l’importo netto erogato, ma anche i costi finanziati facoltativi, quali il premio di una polizza assicurativa facoltativa, in quanto somme materialmente messe a disposizione del consumatore. Il premio di una garanzia accessoria ma non funzionale all’erogazione del credito è escluso dal costo totale del credito, ma entra nell’importo totale del credito finanziato. Ne consegue che la prospettazione del ricorrente, che assume a base del calcolo il solo importo indicato nel SECCI, non è idonea a dimostrare l’erroneità del TAEG. L’errata rappresentazione dell’importo totale del credito, ferma la correttezza sostanziale del TAEG, non integra la fattispecie sanzionatoria dell’art. 125-bis, comma 6, T.U.B. né determina la nullità della clausola.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver esperito la fase del reclamo, si rivolge all’Arbitro in relazione a un contratto di finanziamento concluso con l’intermediario nel 2022. Lamenta che la clausola contrattuale indichi il TAEG nella misura del 5,62%, laddove il costo effettivo del prestito sarebbe pari al 6%.
La censura muove dalla definizione di importo totale del credito: secondo il ricorrente l’intermediario avrebbe incluso in tale voce anche le spese di istruttoria e il premio assicurativo, abbassando così la misura percentuale del TAEG. Chiede quindi la declaratoria di nullità della clausola ex art. 125-bis, comma 6, T.U.B. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per consulenzialità della domanda e, nel merito, la correttezza del calcolo, evidenziando che il contratto riporta sia il TAEG senza polizza sia il ricalcolo comprensivo del costo della stessa.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. La domanda è generica, e dunque inammissibile, solo quando non sia possibile ricostruire il petitum e la causa petendi dalla lettura complessiva del ricorso, del reclamo e della documentazione allegata. Nel caso concreto la sollecitazione del ricorrente si sostanzia in una domanda di accertamento della correttezza della condotta dell’intermediario rispetto alla disciplina della trasparenza contrattuale, materia che rientra pienamente nella competenza dell’Arbitro. Il richiamo ai precedenti n. 11264/2024 e n. 5840/2020 serve a delimitare l’ambito dell’inammissibilità alle sole richieste di attività consulenziale estranee alle funzioni dell’organo.
Nel merito il Collegio ricostruisce la disciplina. L’art. 121 T.U.B. include nel costo totale del credito interessi, commissioni, imposte e altre spese, e precisa che vi rientrano i costi dei servizi accessori, compresi i premi assicurativi, solo se la conclusione del contratto di servizio è requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. L’importo totale del credito è invece la somma degli importi messi a disposizione in virtù del contratto.
La polizza in questione è facoltativa e finanziata dall’intermediario. Il premio ha natura accessoria, perché connesso temporalmente al finanziamento, ma non funzionale, perché non è causale rispetto all’erogazione del credito. Proprio per questo il suo costo non entra nel costo totale del credito, ma va inserito nell’importo totale finanziato, essendo materialmente messo a disposizione del cliente. Il Collegio richiama le Linee Guida della Commissione Europea e l’orientamento dei Collegi dell’Arbitro, citando in particolare ABF Torino n. 5175/25.
La perizia prodotta dal ricorrente muove da un presupposto errato: assume come capitale finanziato l’importo totale del credito indicato nel SECCI, che non comprende la polizza facoltativa, e calcola i rimborsi al netto della quota riferibile alla polizza finanziata. Lo scostamento del TAEG dipende proprio da questa impostazione, non da un errore dell’intermediario. Il Collegio aggiunge che l’eventuale errata rappresentazione dell’importo totale del credito, ferma la correttezza sostanziale del TAEG, non integra la sanzione dell’art. 125-bis T.U.B. invocata dal ricorrente.
La condotta dell’intermediario non è dunque censurabile e il ricorso viene rigettato.
Nota della Redazione
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