Carta revolving collocata da mero collocatore e difetto di legittimazione passiva (ABF Collegio di Bologna n. 3781 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di carta di credito revolving, la legittimazione passiva del soggetto che provvede al collocamento dello strumento di pagamento è, in linea di principio, sussistente in ragione del rapporto contrattuale instaurato con l’utente. Tale regola soffre eccezione quando il prestatore dei servizi di pagamento sia mero collocatore della carta. Per accertare il ruolo effettivamente rivestito dall’intermediario occorre avere riguardo alla documentazione versata in atti. Ove risulti che la carta è emessa da altro intermediario e che il collocatore non ha alcun potere di riscontro dei reclami né altro ruolo nelle vicende del rapporto, la domanda di rimborso va proposta nei confronti dell’emittente.

Il Fatto

La ricorrente si rivolge all’Arbitro Bancario Finanziario lamentando la condotta di un intermediario, per il tramite di una propria consulente, che le avrebbe fatto sottoscrivere un contratto relativo a una carta di credito revolving senza chiarire che la stessa era collegata a una linea di credito. Da ciò sarebbero derivati addebiti a titolo di interessi, dei quali chiede il rimborso nella misura di Euro 300,00.

A fondamento delle pretese deduce la scarsa trasparenza dell’informativa ricevuta, l’assenza di consegna dei documenti illustrativi e di copia del contratto prima di una certa data. L’intermediario convenuto eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il contratto è stato stipulato con altro intermediario, emittente della carta, e chiede nel merito il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Il punto di partenza è la regola generale secondo cui la legittimazione passiva del collocatore della carta di credito è, in linea di massima, sussistente in ragione del rapporto contrattuale instaurato con l’utente.

A tale regola il Collegio contrappone l’eccezione rappresentata dall’ipotesi in cui il prestatore dei servizi di pagamento sia mero collocatore della carta. Per distinguere il ruolo di “collocatore” da quello di “mero collocatore” occorre esaminare la documentazione versata in atti. Sul punto il Collegio richiama, con riguardo alle liti concernenti il rimborso delle somme sottratte a seguito di utilizzo fraudolento delle carte di credito, la decisione n. 3801/2025 del Collegio di Roma e la decisione n. 5786/2025 del Collegio di Bologna.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che la carta revolving è stata emessa dall’altro intermediario e collocata dal convenuto; che l’art. 25 delle condizioni generali del contratto individua nell’emittente il soggetto cui inviare i reclami e deputato a darvi riscontro; che il convenuto è, dunque, mero collocatore, privo del potere di riscontrare le richieste dell’utenza e di qualsiasi altro ruolo nelle vicende relative alla carta successive al collocamento.

Ne consegue l’insussistenza della legittimazione passiva in capo a quest’ultimo, con la precisazione che la domanda di rimborso avrebbe dovuto essere formulata nei confronti dell’emittente. Il Collegio soggiunge, in via incidentale, che anche ove la domanda fosse stata correttamente proposta, non sarebbe stata con ogni probabilità accolta nel merito: dalla documentazione contrattuale sottoscritta e prodotta dalla stessa ricorrente emergono con chiarezza sia le caratteristiche della carta, sia le modalità di utilizzo. Il contratto deve dunque ritenersi valido ed efficace, salvo eventuale accoglimento dell’impugnazione per vizio del consenso.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *