Segnalazioni CRIF legittime con preavviso raccomandata e prova presupposto sostanziale (ABF Collegio di Bologna n. 3777 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei sistemi di informazione creditizia la segnalazione pregiudizievole è legittima quando l’intermediario prova, sul piano sostanziale, l’andamento irregolare dei pagamenti del finanziamento e, sul piano formale, l’invio del preavviso almeno quindici giorni prima della visibilità della segnalazione. È onere dell’intermediario dimostrare l’avvenuto avviso del debitore; la prova della ricezione è raggiunta quando il preavviso è spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato nel contratto. Il ricorso è infondato se entrambi i presupposti risultano assolti dalla documentazione versata in atti.
Il Fatto
Il ricorrente chiede all’Arbitro di disporre la cancellazione di segnalazioni pregiudizievoli iscritte presso la CRIF. Deduco, a sostegno, di non aver ricevuto alcuna comunicazione di preavviso e che l’intermediario non avrebbe dimostrato la fondatezza del presupposto sostanziale mediante la produzione di un estratto conto. Produce in atti la visura CRIF aggiornata al 31.10.2024.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancato decorso dei tempi di riscontro al reclamo, assumendo che non potrebbe valere quale rigetto la risposta fornita dall’ufficio protezione dati personali. Nel merito chiede il rigetto: il preavviso sarebbe stato spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo contrattuale e regolarmente ricevuto; le segnalazioni sarebbero giustificate dall’andamento irregolare dei pagamenti di un finanziamento.
La motivazione del Collegio
L’eccezione preliminare è infondata. Dalla documentazione consta che il 16.10.2025 il ricorrente ha ricevuto una comunicazione con cui l’intermediario dichiarava di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati, dovendo attendere il decorso del termine decennale di conservazione. Il tenore letterale della risposta non lascia dubbi: essa costituisce riscontro negativo al reclamo del 04.10.2025, con la conseguenza che è assolta la condizione di procedibilità del ricorso presentato il successivo 27.10.2025.
Nel merito, il Collegio ritiene sussistente il presupposto sostanziale delle segnalazioni, ossia l’andamento irregolare dei pagamenti, di cui l’intermediario ha fornito evidenza allegando un prospetto di ammortamento e rimborso del finanziamento.
Quanto al presupposto formale, il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’ABF secondo cui è onere dell’intermediario provare di aver tempestivamente avvisato il debitore dell’imminente segnalazione (Collegio di Coordinamento n. 3089/2012). Il preavviso deve intervenire almeno quindici giorni prima che la segnalazione sia resa visibile e deve essere inviato a debitori ed eventuali garanti (Collegio di Roma n. 7314/2016; Collegio di Bari n. 21116/2021; Collegio di Bologna n. 18731/2020). La prova della ricezione è raggiunta con l’inoltro a mezzo raccomandata a/r (Collegio di Napoli n. 6488/2015; Collegio di Roma n. 5531/2017) o con modalità diverse preventivamente concordate (Collegio di Roma n. 10632/2016) ovvero tramite recapito a data e ora certa (Collegio di Milano n. 4667/2016).
La banca ha versato in atti la lettera di preavviso inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato nel contratto, ricevuta il 04.03.2022. La prima segnalazione negativa, relativa alle rate insolute di febbraio e marzo 2022, è stata iscritta e resa visibile in CRIF il 31.03.2022, come risulta dalla visura prodotta dall’intermediario.
Entrambi i presupposti, sostanziale e formale, risultano pertanto assolti. Il Collegio non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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