Custodia negligente del PIN con furto della carta integra colpa grave dell’utilizzatore (ABF Collegio di Bologna n. 3789 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La produzione documentale con cui il prestatore di servizi di pagamento prova l’autenticazione e la regolare registrazione dell’operazione contestata non esaurisce l’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 11/2010. Occorre che l’intermediario indichi specificamente gli elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive e dai quali possa trarsi, in via presuntiva, la prova della colpa grave dell’utilizzatore. Integra tale colpa la condotta di chi custodisce il codice PIN insieme alla carta di debito, magari su un biglietto camuffato da numero telefonico, e tenga gli strumenti di pagamento in una borsa portata a tracolla in un mezzo pubblico affollato, agevolando i malfattori dopo il furto. Il ricorso per il rimborso va pertanto respinto, ferma restando l’autenticazione multifattoriale dell’operazione tramite microchip e digitazione del PIN.

Il Fatto

La parte ricorrente chiede all’Arbitro il rimborso di Euro 1.000,00, importo di un prelievo ATM eseguito con la propria carta di debito. Espone che il 23.06.2025, mentre si trovava su un autobus di linea, ha subito il furto del portafoglio contenente il bancomat e un’altra carta intestata al figlio; accortasi della cerniera aperta della borsa, ha bloccato le carte alle ore 8:30 circa, ma prima del blocco i malfattori avevano già prelevato con entrambe.

I codici PIN erano annotati su fogli custoditi nel portafoglio, sotto le sembianze di numeri telefonici. L’intermediario ha negato il rimborso e, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso: l’operazione è stata eseguita regolarmente con carta in originale e corretta digitazione del PIN, mentre l’utilizzo illecito è stato reso possibile dalla condotta negligente della cliente, che non ha custodito con cautela lo strumento in un luogo affollato e ha conservato i codici segreti insieme alle carte.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile, individuato nel d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva PSD 2. Dall’esame delle tracciature informatiche prodotte dall’intermediario risulta che la carta è stata bloccata alle 08:30 del 23.06.2025, quindi dopo l’esecuzione dell’operazione contestata.

Sull’autenticazione, la documentazione versata in atti dimostra che il prelievo è stato correttamente autenticato, eseguito e contabilizzato dai sistemi informatici, senza rilevazione di anomalie, in modo multifattoriale e quindi SCA: attraverso la carta dotata di microchip, quale elemento del possesso, e la corretta digitazione del codice PIN, quale elemento della conoscenza. L’intermediario ha dunque assolto all’onere probatorio dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010.

Il Collegio richiama poi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019: la produzione documentale sulla regolarità formale dell’operazione non soddisfa di per sé l’onere di provare la frode, il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore, essendo necessario indicare specificamente gli elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive e dai quali trarre in via presuntiva la prova della negligenza grave.

Nel caso concreto il prelievo è stato eseguito alle 08:15, a brevissima distanza temporale dal furto dedotto intorno alle 08:00. La parte ricorrente ha ammesso di aver conservato i codici segreti insieme agli strumenti di pagamento rubati, su un biglietto custodito nel portafoglio, sia pure camuffati da recapiti telefonici: circostanza che ha agevolato i malfattori. A ciò si aggiunge che il furto è avvenuto in un autobus di linea, luogo pubblico e affollato in cui sarebbe stata buona norma prestare la massima attenzione. L’utilizzo di entrambe le carte sottratte, una propria e l’altra del figlio, conferma il giudizio sulla incauta custodia, secondo il richiamo al Collegio di Milano, decisione n. 4016/2023.

Nessuna responsabilità è ravvisabile a carico dell’intermediario: l’operazione non integra alcun parametro dell’art. 8 del D.M. 112/2007 in materia di rischio di frode, e il servizio di notifica alert non avrebbe potuto impedire la frode, trattandosi di un’unica operazione di pagamento. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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