Cartella esattoriale per sanzione paesaggistica: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3323 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sull’impugnazione della cartella di pagamento che riscuote una sanzione amministrativa in materia paesaggistica, quando il provvedimento sanzionatorio sia divenuto inoppugnabile e la contestazione investa solo le modalità di riscossione coattiva del credito. In tale ipotesi l’amministrazione non esercita un potere pubblicistico, ma agisce a tutela di un diritto di credito definitivamente accertato. La controversia appartiene pertanto al giudice ordinario, quale organo cui spetta la tutela del diritto soggettivo alla integrità del patrimonio. La deroga alla giurisdizione ordinaria in materia di sanzioni amministrative non è superata dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che si arresta dinanzi ad atti di natura non provvedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia la cartella di pagamento con cui gli è stato ingiunto il versamento di Euro 6.966,64, somma derivante da un provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell’art. 167 del d.Lgs. n. 42/2004 per il danno causato al paesaggio dalla realizzazione di un fabbricato. La cartella era stata notificata nell’aprile 2025; il presupposto provvedimento sanzionatorio risaliva al 2020 ed era stato notificato nel 2021.
Avverso quel provvedimento il ricorrente aveva già proposto ricorso davanti al medesimo TAR, che lo aveva rigettato con una sentenza del 2024, non impugnata e dunque passata in giudicato. L’Assessorato regionale si è costituito eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice adito e la carenza di legittimazione passiva. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in applicazione del principio della ragione processuale più liquida, ha ritenuto assorbente l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione, prescindendo dalla seconda eccezione. Ha quindi verificato se il potere esercitato con l’atto impugnato fosse riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di un potere amministrativo ai sensi dell’art. 7, comma 1, cod. proc. amm.
La risposta è stata negativa. A fronte dell’avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento sanzionatorio, l’amministrazione ha agito per la soddisfazione di un diritto di credito ormai definitivamente accertato. Le censure relative alla iscrizione a ruolo e alla motivazione dell’atto non attengono all’esercizio di un potere pubblicistico, ma alle modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono alla riscossione coattiva dei propri crediti. Si tratta di circostanze che solo il giudice ordinario è chiamato a conoscere.
Quanto al secondo motivo, relativo alla dedotta prescrizione del credito in relazione all’art. 28 della legge n. 689/1981, il Collegio ha osservato che la questione era già stata affrontata e risolta nella richiamata sentenza del 2024, passata in giudicato. In quella sede si era affermato che il dies a quo della prescrizione coincide con la cessazione del carattere permanente dell’illecito paesaggistico, cioè con il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
Il Collegio ha però precisato la ragione della diversa soluzione rispetto a quel precedente. In quel caso la giurisdizione amministrativa si radicava perché era contestata la legittimità di un provvedimento sanzionatorio in materia paesaggistica, rientrante nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. Nel caso in esame, invece, è impugnato un atto giuridico strumentale e servente rispetto alla soddisfazione di un credito, di natura non provvedimentale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con l’avvertenza della riassunzione davanti all’AGO ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Nota della Redazione
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