Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto adempimento (TAR Sicilia n. 3333 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che invoca l’esecuzione del giudicato è tenuto a provare il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e divenuto definitivo. Su tale prova si applica il principio dell’art. 2697 cod. civ.: i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi vi ha interesse. Ne consegue che l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’estinzione della pretesa. La mera costituzione di forma, priva di allegazioni sull’esecuzione, non assolve tale onere e giustifica l’accoglimento del ricorso con nomina del Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. resta invece subordinata a una valutazione discrezionale delle difficoltà di adempimento.

Il Fatto

Con sentenza n. 2045/2024 il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per sei anni scolastici. Il giudice ha conseguentemente condannato il Ministero all’attribuzione della somma di euro 3.000,00 oltre accessori. La sentenza è stata notificata e non impugnata, divenendo definitiva.

La ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione non ha spontaneamente eseguito il titolo, pur ritualmente notificato. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta, la condanna alle spese e la fissazione della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risulta alcun adempimento da parte del Ministero.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 cod. civ. anche al giudizio di ottemperanza: la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto, integrato dalla previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Spettava quindi all’Amministrazione provare l’inefficacia del fatto o l’estinzione del diritto. Essa, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna giustificazione dell’inadempimento.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Ministero di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni.

Quanto al compenso del Commissario, il Collegio lo esclude, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme. Sul punto richiama TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479/2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291/2025.

È invece respinta la richiesta di penalità di mora. Il Tribunale valorizza le specifiche difficoltà dell’adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, richiamando TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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