Inutilizzabili i dati bancari del socio acquisiti senza autorizzazione per i suoi redditi professionali (Cass. civ. Sez. 5 n. 6726 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La documentazione bancaria acquisita dall’amministrazione finanziaria in assenza della prescritta autorizzazione è inutilizzabile a fondamento dell’atto impositivo. Il principio, già affermato con riferimento all’accesso domiciliare eseguito senza un legittimo provvedimento autorizzatorio, ha portata generale e si applica anche all’ipotesi di irrituale acquisizione dei dati desumibili dal conto corrente bancario personale del contribuente. Ne consegue la illegittimità dell’avviso di accertamento che si fondi esclusivamente su tali dati, quando manchi una preventiva autorizzazione specificamente motivata da esigenze di accertamento dei redditi della persona fisica, non potendo l’autorizzazione rilasciata per le verifiche a carico della società di cui il contribuente è socio essere estesa all’accertamento dei suoi redditi personali da attività professionale.
Il Fatto
A seguito di indagini bancarie svolte nei confronti di una società, autorizzate dal Direttore Regionale, l’amministrazione finanziaria acquisiva i dati relativi ai versamenti sul conto corrente personale del socio, professionista. Sulla base di tali risultanze, l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2006, compensi per attività professionale non dichiarati, ai sensi dell’art. 54 t.u.i.r.
Il contribuente impugnava l’avviso deducendo l’illegittimità dell’accertamento per carenza di autorizzazione all’accesso sui propri conti correnti personali. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato il motivo di ricorso con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 39, comma 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’autorizzazione alle verifiche sui conti del socio, rilasciata nell’ambito dell’accertamento a carico della società, fosse sufficiente a legittimare l’utilizzo dei dati per l’accertamento dei redditi professionali della persona fisica.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza più recente in materia di inutilizzabilità dei dati irritualmente acquisiti. Essa ha precisato che, a prescindere dall’esistenza di un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite analogo a quello di cui all’art. 191 c.p.p., l’inutilizzabilità deriva dalla regola generale per cui l’assenza del presupposto di un procedimento amministrativo infirma tutti gli atti nei quali si articola e dal principio per cui l’acquisizione di un documento in violazione di legge non può rifluire a vantaggio del detentore (Cass. n. 25049 del 2025).
Tali principi, delineati con riferimento all’inutilizzabilità della documentazione acquisita in un accesso domiciliare eseguito senza un legittimo provvedimento autorizzatorio, sono stati ritenuti di portata generale. Essi valgono anche per l’ipotesi di irrituale acquisizione dei dati del conto corrente bancario personale del contribuente, qualora manchi una preventiva autorizzazione specificamente motivata da esigenze di accertamento dei suoi redditi da attività professionale.
Nel caso di specie, l’autorizzazione rilasciata dal Direttore Regionale riguardava esclusivamente le indagini bancarie a carico della società di cui il contribuente era socio. L’Ufficio aveva invece esteso l’attività di accertamento al socio, indagando sui suoi redditi personali di professionista, senza una specifica autorizzazione. Tale attività di indagine, non autorizzata, ha travalicato i limiti concessi ed è stata posta in essere in contrasto con le disposizioni richiamate. La Corte ha pertanto respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’annullamento dell’avviso di accertamento scaturito esclusivamente dalle verifiche sui redditi personali del contribuente, e ha condannato l’Agenzia alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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