Contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio in materia di IVA anche per gli accertamenti “a tavolino” (Cass. civ. Sez. 5 n. 16403 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di tributi armonizzati, quale l’IVA, l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale preventivo ha valenza generalizzata, anche nel quadro normativo anteriore all’introduzione dell’art. 6-bis della legge n. 212 del 2000. La sua violazione comporta l’invalidità dell’atto impositivo, a condizione che il contribuente abbia assolto l’onere di enunciare in concreto gli elementi che avrebbe potuto addurre a proprio favore e non si sia limitato a un’opposizione meramente pretestuosa. La presunzione assoluta di inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 opera entro il limite quantitativo di 200.000 euro annui, oltre il quale riprende vigore la disciplina ordinaria dell’art. 109 t.u.i.r. per la sola parte eccedente. L’Amministrazione finanziaria può estendere le indagini bancarie ai conti correnti intestati ai familiari del socio, ma il solo vincolo familiare non è sufficiente per imputare le movimentazioni alla società, occorrendo ulteriori elementi presuntivi di riferibilità. L’Ufficio, nel motivare l’avviso di accertamento, non è tenuto a esplicitare le ragioni della mancata condivisione delle osservazioni presentate dal contribuente ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.

Il Fatto

La società, esercente attività editoriale, era stata destinataria di due verifiche fiscali condotte dalla Guardia di Finanza nel 2014, la seconda basata su indagini bancarie. Sulla scorta dei relativi processi verbali di constatazione, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso sei avvisi di accertamento nei confronti della società per gli anni dal 2009 al 2013, contestando l’indeducibilità delle spese di sponsorizzazione ritenute antieconomiche, l’indetraibilità dell’IVA su operazioni considerate oggettivamente inesistenti e l’omessa dichiarazione di maggiori ricavi desunti da movimentazioni bancarie. Analoga attività accertativa era stata svolta nei confronti del socio unico, al quale erano stati imputati maggiori redditi da partecipazione. La Commissione Tributaria Provinciale aveva in parte annullato gli avvisi, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riformando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la deducibilità delle spese di sponsorizzazione entro il limite di 200.000 euro annui e giustificati i prelevamenti bancari di importo inferiore a determinate soglie.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente alle controversie relative agli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio, definiti in via agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022, e ha respinto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, ha ritenuto infondata la doglianza in materia di spese di sponsorizzazione, confermando che l’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 sancisce una presunzione assoluta di natura pubblicitaria delle stesse, sia con riferimento all’inerenza sia alla congruità, non superabile dall’Amministrazione sulla base di una pretesa valutazione di antieconomicità. Il superamento della soglia dei 200.000 euro annui non comporta la perdita totale del diritto alla deduzione, ma solo il riespandersi della disciplina ordinaria per la parte eccedente.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha accolto il primo motivo concernente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale. Ha affermato che, se per i tributi non armonizzati come IRES, IRAP e IRPEF l’obbligo del contraddittorio preventivo non sussiste in caso di accertamenti “a tavolino”, per i tributi armonizzati quali l’IVA l’obbligo ha invece valenza generalizzata, anche nel vigore della normativa antecedente all’art. 6-bis della legge n. 212 del 2000. La Commissione Tributaria Regionale aveva pertanto errato nell’escludere in via assoluta tale obbligo con riferimento agli avvisi fondati sui dati acquisiti presso gli intermediari finanziari, omettendo di verificare se la contribuente avesse assolto l’onere di enunciare in concreto gli elementi che avrebbe potuto addurre.

La Corte ha altresì accolto il terzo motivo, riguardante l’estensione delle indagini bancarie ai conti correnti intestati ai familiari del socio. Ha precisato che l’Amministrazione può legittimamente estendere le verifiche ai conti formalmente intestati a terzi, purché offra la prova di un quid pluris, come il carattere fittizio dell’intestazione o l’occultamento di operazioni riferibili alla società. Il solo rapporto di familiarità con il socio unico non è sufficiente a giustificare l’imputazione delle movimentazioni alla società, specie quando i familiari abbiano percepito redditi di lavoro dipendente incompatibili con le movimentazioni riscontrate.

La Corte ha infine accolto il quarto motivo, dichiarando la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente nella parte in cui aveva negato la deduzione della spesa di sponsorizzazione eccedente i 200.000 euro per l’anno 2010, senza indicare le ragioni per cui la prova dell’economicità del costo era stata ritenuta non convincente. Ha invece rigettato il secondo motivo, ribadendo che l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 impone all’Ufficio di valutare le osservazioni del contribuente, ma non di esplicitare in motivazione le ragioni della loro mancata condivisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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