Impugnazione cartella esattoriale e onere probatorio della data di notifica (Cass. civ. Sez. V n. 27164 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della cartella di pagamento, il contribuente che deduca la tempestività del ricorso introduttivo ha l’onere di allegare e provare la data di notificazione dell’atto, dalla quale decorre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice d’appello che dichiari l’inammissibilità del ricorso per difetto di tale prova non incorre in violazione degli artt. 25, comma 2, e 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, né degli artt. 53, comma 3, e 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992: la relativa censura è inammissibile per difetto di decisività quando il ricorrente non indichi quale contenuto abbia la relata asseritamente non esaminata. La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. ha funzione meramente illustrativa e non è idonea a integrare un motivo carente sotto il profilo della decisività.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Messina una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’imposta sugli intrattenimenti relativa all’annualità 2006, comprensiva di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. Il giudice di primo grado respinse il ricorso.
Investita dell’appello della contribuente, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettò il gravame sul rilievo che l’originario ricorso era inammissibile: la società non aveva prodotto documentazione utile a provare la data di notificazione della cartella, rendendo impossibile verificare la tempestività dell’impugnazione rispetto al termine di sessanta giorni. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione degli artt. 25, comma 2, e 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 53, comma 3, e 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente sosteneva che la Corte regionale avrebbe dovuto esaminare gli atti del fascicolo di primo grado, comprensivi di una copia della cartella con la relata di notifica, o concedere un termine per il deposito di una nuova copia dell’atto prima di dichiarare l’inammissibilità.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di decisività. Il ricorrente non chiarisce se nei documenti prodotti in primo grado figurasse la relata e, soprattutto, non indica quale sarebbe il contenuto della relata stessa, cioè in quale data risulterebbe notificata la cartella. La censura resta così priva del dato essenziale che solo consentirebbe di valutarne la portata concreta.
Nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. la ricorrente riproduce la relata. La Corte ritiene tale produzione irrilevante per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto la memoria ha funzione meramente illustrativa delle questioni già presenti in giudizio, secondo il richiamo a Cass. n. 12657/2017, e non è idonea a ovviare a un vizio di inammissibilità del ricorso o dei suoi singoli motivi. In secondo luogo manca alcun elemento che consenta di riferire quella relata proprio alla cartella per cui è causa: anzi, la relata riprodotta indica come data di notifica il 17 dicembre 2010, mentre la sentenza d’appello riferisce che in sede di merito la contribuente aveva sostenuto una data diversa, cioè il 7 dicembre 2010.
Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentava la violazione degli artt. 18 e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente ricondotto la mancata produzione dell’atto impugnato all’inammissibilità del ricorso. La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la Commissione regionale non ha fondato la declaratoria sulla mancata produzione dell’atto, ma sull’assenza di prova della sua data di notificazione, ostacolo alla verifica della tempestività.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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