Estratto di ruolo non impugnabile senza specifico interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 27162 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021 in sede di conversione, si applica ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Poiché l’interesse ad agire è condizione dell’azione di natura dinamica, esso deve sussistere al momento della decisione e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, con l’onere per l’opponente di dedurlo e dimostrarlo. L’opposizione avverso l’estratto di ruolo e la cartella invalidamente notificata, quando la pretesa non è espressa da alcun atto giuridicamente efficace, si qualifica come azione di accertamento negativo ed è improponibile nel processo tributario a struttura impugnatoria. La contestazione dell’inesistenza della notifica e della prescrizione del credito non integra lo specifico interesse richiesto dalla norma.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione avverso estratti di ruolo e cartelle esattoriali, assumendo di averne conosciuto l’esistenza solo a seguito del rilascio degli estratti richiesti. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia confermava la decisione, respingendo l’appello.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Le Agenzie resistevano con controricorso, mentre il Comune rimaneva intimato. La Corte formulava proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente chiedeva la decisione collegiale e la trattazione veniva fissata ai sensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio prende atto di quanto statuito da Sezioni Unite n. 9611/2024 circa l’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la composizione del Collegio che definisce il giudizio, o la nomina dei medesimi magistrati a relatori.
Nel merito, la questione riguarda l’impugnazione di cartelle della cui esistenza il ricorrente assume essere venuto a conoscenza tramite estratti di ruolo. La verifica dell’ammissibilità dell’opposizione non può prescindere dall’incidenza della novella che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, il quale sancisce la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e ammette la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo nei casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La Corte richiama Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022, che ha affermato l’applicabilità della disposizione ai processi pendenti, essendo l’interesse ad agire condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di diversa configurazione per ius superveniens fino al momento della decisione. L’interesse può essere allegato anche in sede di legittimità, mediante documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza, con eventuale rinvio per gli accertamenti di fatto.
Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato un interesse di tal fatta: esso non può ravvisarsi nella formulazione di un’eccezione di inesistenza della notifica degli atti presupposti e di prescrizione del credito. La Corte esclude inoltre il dedotto vuoto di tutela, richiamando l’ampliamento dei rimedi esperibili: il pignoramento quale primo atto di riscossione è impugnabile davanti al giudice tributario (Sezioni Unite nn. 13913 e 13916 del 2017; Sezioni Unite n. 7822/2020), la Corte costituzionale n. 114/2018 ha riconosciuto piena tutela davanti al giudice tributario e ammesso le opposizioni ex art. 615 c.p.c. nelle controversie sugli atti dell’esecuzione successivi alla cartella.
Poiché nei casi di contestazione di atti non o invalidamente notificati l’esercizio della pretesa non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l’azione è qualificata di accertamento negativo e, per la struttura impugnatoria del processo tributario, è improponibile (Sezioni Unite n. 24011/2007; Sezioni Unite n. 21890/2009). La domanda non poteva essere originariamente proposta, con conseguente inammissibilità del ricorso, confermandosi la proposta di definizione anticipata. La Corte costituzionale n. 190/2023 ha del resto respinto la questione di legittimità della norma censurata. Segue la condanna alle spese e alle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 372 c.p.c. – Produzione di altri documenti
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 615 c.p.c. – Forma dell'opposizione