Cartella al socio di società estinta: inammissibili eccezioni tardive e motivazione valida (Cass. civ. Sez. V n. 26561 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti con il ricorso introduttivo e resta preclusa, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, la proposizione di nuovi motivi con la memoria ex art. 32 del d. Lgs. n. 546 del 1992. Le eccezioni tardive, correttamente dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado con statuizione non impugnata, non possono essere esaminate in appello né in sede di legittimità. Ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento presupposto, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che ne consentano l’individuazione, a tutela del diritto di difesa del contribuente. La contestazione del titolo di responsabilità del socio attiene all’attività di accertamento e non all’attività di riscossione, di cui la cartella è atto attuativo.

Il Fatto

Due socie di una società di capitali, estinta dopo la cancellazione dal registro delle imprese, ricevevano cartelle di pagamento per IVA relativa agli anni 1995 e 1996. La società era parte di un giudizio tributario definito con declaratoria di estinzione per mancata riassunzione a seguito di pronuncia di legittimità.

Le contribuenti impugnavano autonomamente le cartelle. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibili alcune eccezioni, in quanto sollevate solo con memoria, e respingeva nel merito le altre, riunendo i ricorsi. In appello la Commissione Tributaria Regionale dichiarava illegittima la cartella emessa verso la contribuente socia al 2%, ravvisando un difetto di motivazione e limitandone la responsabilità al capitale residuo ripartito. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e art. 112 c.p.c. La doglianza è fondata. Dalla sentenza di primo grado emerge l’evidente inammissibilità delle eccezioni proposte con memoria, tra cui quella sul titolo di responsabilità al pagamento dei tributi. Tale statuizione non era stata impugnata in appello e non poteva quindi essere riesaminata dal giudice del gravame.

Il Collegio richiama il principio secondo cui è inammissibile la deduzione, nella memoria, di un nuovo motivo di illegittimità dell’atto impositivo, poiché il contenzioso tributario ha un oggetto delimitato dai motivi dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro cui si chiede l’annullamento dell’atto. Il riferimento è a Cass. Sez. V, Ordinanza n. 19616 del 24.07.2018.

Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, la Corte lo ritiene parimenti fondato. Per la validità del ruolo e della cartella non è indispensabile indicare gli estremi o la data di notifica dell’accertamento presupposto: è sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che ne consentano l’individuazione, a tutela del diritto di difesa. Nel caso di specie la cartella recava l’indicazione della società, il rimando ai periodi d’imposta e ai successori, nonché il riferimento all’iscrizione a titolo definitivo in ragione del decreto di estinzione del giudizio. Sul punto sono richiamate Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 25343 dell’11.10.2018 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1111 del 18.01.2018. La motivazione dell’atto è dunque esaustiva.

Il terzo motivo, sulla presunta illegittimità della cartella per difetto di legittimazione passiva della socia, resta assorbito. L’inammissibilità delle questioni sul titolo di responsabilità e sull’applicazione delle presunzioni di distribuzione dei maggiori utili rende superfluo l’esame di quel profilo. La Corte precisa che la contestazione riguarda l’attività di accertamento, ormai definita, e non l’attività di riscossione, di cui la cartella è atto attuativo.

In conclusione, accolti il primo e il secondo motivo e assorbito il terzo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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