Trattamento buonuscita scatti stipendiali termine non decadenziale (TAR Emilia-Romagna n. 1258 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti di età e anzianità contributiva, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo, non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere procedurale funzionale a garantire la decorrenza del trattamento dal 1° gennaio dell’anno successivo, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione. Al personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda, avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, spetta l’attribuzione dei sei scatti stipendiali anche ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, senza che possa trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, riferita esclusivamente al trattamento pensionistico e non al trattamento di fine servizio.
Il Fatto
Cinque ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, congedatisi volontariamente dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile, adivano il TAR Emilia-Romagna per ottenere la rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
L’INPS resisteva in giudizio, eccependo l’inapplicabilità del beneficio ai cessati dal servizio volontariamente e, in ogni caso, l’intervenuta decadenza per la mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. In subordine, l’Istituto eccepiva l’inapplicabilità dell’istituto a seguito della sopravvenuta disciplina dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato i propri precedenti in materia, nonché l’orientamento del CGA nella sentenza n. 926/2022, secondo cui la natura non decadenziale del termine di cui al comma 2 dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 si desume dal dato letterale e dal contesto normativo.
La funzione del termine del 30 giugno è quella di consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, come stabilito dal comma 3 della medesima disposizione. Il mancato rispetto del termine non può, quindi, impedire l’attribuzione dei sei scatti stipendiali, poiché una diversa interpretazione determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che presentano la domanda nell’anno di maturazione dei requisiti e coloro che la presentano nelle annualità successive. In assenza di una norma chiara nel senso della decadenza, l’ambiguità della disposizione non può fondare una conseguenza così afflittiva, secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato.
Quanto alla disciplina dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997, il Tribunale ne ha escluso l’applicabilità alla fattispecie, atteso che tale norma riguarda l’attribuzione dei sei scatti ai soli fini pensionistici, mentre il beneficio richiesto dai ricorrenti è limitato all’indennità di buonuscita. Solo nel primo caso è prevista un’adeguata copertura previdenziale, mentre nel secondo il beneficio rimane a carico della fiscalità generale.
Il ricorso è stato accolto, con l’obbligo per l’INPS di ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali, oltre interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese di lite sono state compensate per la natura interpretativa della questione.
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Nota della Redazione
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