Casellario Anac, la risoluzione contrattuale va annotata senza giudizi di gravità (TAR Lazio n. 104 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 attribuisce all’Anac il potere di annotare nel casellario informatico le risoluzioni contrattuali, in quanto richiamate dall’art. 80, comma 5, lett. c-ter. L’Autorità non valuta la gravità dell’inadempimento: spetta alla stazione appaltante, e poi al giudice civile, stabilire se l’inadempimento sia grave ai fini degli artt. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e 1455 cod. civ. L’annotazione può essere archiviata solo se la segnalazione è manifestamente infondata, evenienza che postula l’immediata evidenza, senza approfondimenti istruttori, dell’abuso del potere di risoluzione. Il grave illecito professionale non è uno stigma certificato dall’Anac, ma il frutto della valutazione che ogni singola stazione appaltante compie sul curriculum dell’impresa e sulle prestazioni da affidare. L’art. 1228 cod. civ. riconduce gli inadempimenti degli ausiliari nella sfera di responsabilità di chi se ne avvale.
Il Fatto
La società ricorrente è risultata affidataria della fornitura di due barriere mobili anti raggi X per un presidio ospedaliero, per un importo di poco superiore a diecimila euro, con ordinativo che prevedeva la consegna entro quindici giorni. Alla mancata consegna seguiva la diffida della stazione appaltante; l’impresa rappresentava che il ritardo dipendeva da difficoltà di approvvigionamento del fornitore del materiale, legate alla sospensione della produzione in Giappone e alla crisi dei traffici nel Mar Rosso. La stazione appaltante disponeva comunque la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Su segnalazione del committente, l’Anac avviava il procedimento e con delibera annotava la risoluzione nel casellario informatico dei contratti pubblici, dando atto delle osservazioni dell’impresa e delle misure di self cleaning adottate. La società ha impugnato l’annotazione davanti al TAR, deducendo il difetto di motivazione e istruttoria, la non gravità della risoluzione e, in subordine, l’incompletezza del testo pubblicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso, esaminando congiuntamente i primi due motivi. Il richiamo dell’art. 213, comma 10 alle iscrizioni previste dall’art. 80 consente alle risoluzioni contrattuali di fare ingresso nel casellario, perché potenzialmente indicative di significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente appalto. La scelta è confermata dal regolamento Anac, che all’art. 8, comma 2, lett. b, inserisce tali dati tra quelli destinati alla pubblicazione.
Il ragionamento della ricorrente muove dall’irrilevanza della risoluzione, ma tenta di ribaltare sull’Anac valutazioni che competono in via esclusiva alle stazioni appaltanti. Spetta al committente, e poi al giudice civile, accertare se l’inadempimento sia grave agli effetti dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1455 cod. civ. L’Autorità può archiviare solo la segnalazione manifestamente infondata, cioè quando sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione o risulti con immediatezza che l’inadempimento non è imputabile all’operatore, secondo il parametro già fissato da TAR Roma, sez. I-quater, n. 4788 del 2024 e da TAR Roma, sez. I-quater, n. 20424 del 2025.
Nel caso concreto i fatti non sono controversi: l’ordinativo prevedeva quindici giorni e la diffida è intervenuta a mesi di distanza. E’ contestata solo l’imputabilità dell’inadempimento, che l’impresa riferisce al terzo fornitore. Ma l’art. 1228 cod. civ. riconduce gli inadempimenti degli ausiliari nella sfera di chi se ne avvale, e l’impresa non ha addotto alcun principio capace di escludere l’addebito con l’immediatezza richiesta per orientare l’archiviazione.
Il Tribunale corregge poi la premessa della doglianza: il grave illecito professionale non è uno stigma permanente certificato dall’annotazione, né una condizione preesistente alla gara. Si tratta di una causa di esclusione non automatica, rimessa alla valutazione di ciascun committente, che esamina l’intero curriculum dell’impresa e le caratteristiche delle prestazioni da affidare. Richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 4299 del 2021, n. 7031 del 2025, n. 7352 del 2025 e n. 9226 del 2025, la sentenza ribadisce che l’Anac svolge attività di ricognizione e mero accertamento del fatto, senza profili valutativi, offrendo notizie utili per le determinazioni altrui. Le circostanze invocate dall’impresa — gli inviti ad altre gare, le misure di self cleaning, il modesto valore dell’affidamento — confluiscono nel materiale informativo delle stazioni appaltanti, senza automatismi espulsivi.
Quanto al terzo motivo, il testo pubblicato dedica spazio adeguato alle osservazioni dell’impresa, assolvendo al dovere di completezza. La mancata menzione del valore dell’affidamento non inficia da sola l’annotazione: quel dato è acquisibile aliunde, anche chiedendolo all’impresa o ricercando il CIG nella sezione amministrazione trasparente del committente, in ottemperanza all’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016. Resta salva la possibilità di richiedere all’Anac l’integrazione dell’annotazione. Il ricorso è infondato e le spese sono integralmente compensate per la costituzione solo formale dell’Autorità.
Nota della Redazione
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