Cass. Sez. Un. n. 27183 del 19.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza n. 27183/2026, depositata il 19/10/2026 (R.G. 10908/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Oggetto:
DISCIPLINARE
AVVOCATI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10908/2026 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’avvocato -ricorrentecontro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati -controricorrentee nei confronti di Procuratore Generale della Corte di cassazione avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di Roma n. 79/2026 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2026 dal Presidente Enzo Vincenti; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto dell’istanza di sospensiva e del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – A seguito di un esposto presentato il 26 febbraio 2021 da il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) del Veneto, su impulso del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Venezia, procedeva disciplinarmente nei confronti dell’Avvocato per aver questi omesso il compimento di atti inerenti al mandato in relazione a due distinti incarichi [entrambi conferiti, rispettivamente nel 2011 e nel 2012, dagli esponenti per tutelare i propri diritti nei confronti (il primo incarico) di per fatti di mala gestio nell’amministrazione della s.n.c., della quale erano soci anche i medesimi e nei confronti (il secondo incarico) della S.p.A., per una esposizione debitoria della stessa anzidetta società di euro 165.000], oltre che nell’aver fornito informazioni false ai clienti e nel non aver emesso regolare fattura a seguito dell’incasso di euro 3.245,43 a titolo di compensi.
1.1. – Il CDD, dopo aver più volte differito l’audizione dell’incolpato su richiesta del medesimo, approvava quattro capi di incolpazione e citava l’Avv. per l’udienza del 2 febbraio 2024; quest’ultimo faceva pervenire una richiesta di rinvio per motivi di salute, che il CDD rigettava “non essendo stata data prova dell’impedimento” (p. 3 sentenza CNF).
1.2. – Sicché, il CDD, con decisione n.15/2024 (assunta il 2 febbraio 2024 e depositata il successivo 2 aprile), ritenuta la responsabilità per tutte le contestazioni, relative alle violazioni, riferite ad un arco temporale dal 2011/2012 al settembre 2019, di cui agli artt. 9, comma 1, 10, 11, 12, 26, comma 3, e 29, comma 3, del Codice deontologico forense (CDF), applicava all’Avvocato incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dalla professione forense per un anno.
1.2.1. – In particolare, il CDD, sulla scorta del contenuto dell’esposto e delle deposizioni testimoniali degli stessi esponenti e dell’Avv. (alla quale nell’estate del 2019 il e lo avevano affidato il mandato difensivo successivamente alla revoca dello stesso nei confronti dell’Avv. riteneva provato che: a) l’incolpato, rispetto al primo incarico, limitava la propria attività a diffidare e instaurare la procedura di mediazione presso la Camera Arbitrale di Venezia, mentre nessuna attività difensiva svolgeva nei confronti di stesso incolpato comunicava ai clienti di aver vinto la causa civile nei confronti del e di aver iniziato il processo esecutivo, richiedendo a tal fine il versamento di euro 700 quale fondo spese; c) a seguito di richieste di aggiornamento da parte dei clienti, nell’estate del 2019 l’incolpato li convocava nel proprio studio e li informava di aver incassato euro 2.000 a titolo di acconto sulla vendita forzata del bene del assumendo, però, di poter restituire soltanto euro 1.500 a causa di un furto nello studio; d) a seguito di ulteriori solleciti di aggiornamenti da parte dei clienti, che chiedevano di poter avere copia della sentenza della causa vinta e notizie precise sullo stato della pratica, l’incolpato non forniva alcun riscontro; e) i clienti, quindi, procedevano alla revoca del mandato, che veniva affidato all’Avv. la quale “appurava che non era stata avviata alcuna causa, né ottenuta una sentenza favorevole o il pignoramento di un terreno” (p. 4 sentenza CNF).
2. – L’Avvocato impugnava la decisione del CDD dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF) deducendo, anzitutto, la prescrizione degli illeciti e la nullità del procedimento per l’illegittimità del diniego dell’istanza di rinvio; nel merito, sosteneva essere viziata la motivazione del provvedimento ed errata la valutazione dei fatti, chiedendo, in subordine, un ridimensionamento della sanzione, con esclusione di quella della sospensione dall’esercizio della professione. 2.1 – Il CNF, con sentenza n.79/2026, resa pubblica il 20 marzo 2026, accoglieva l’eccezione di prescrizione limitatamente alla condotta della mancata fatturazione di cui al capo n. 4 di incolpazione, per l’effetto riducendo la sanzione ad 11 mesi di sospensione dall’esercizio della professione forense, e rigettava il ricorso nel resto.
2.2. – Il giudice disciplinare, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) l’eccezione di prescrizione in relazione agli illeciti di omesso compimento di atti inerenti al mandato e di comunicazione di false informazioni ai clienti era infondata in quanto la cessazione della permanenza della condotta illecita, momento da cui decorre il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, era da rinvenirsi nella formazione di una consapevolezza piena, da parte dei clienti, dell’inadempimento del mandato e non già dalla formazione di meri sospetti; a.1) il termine prescrizionale aveva, quindi, cominciato a decorrere dal settembre 2019, quando i clienti revocavano il mandato e appuravano tramite altro avvocato delle inadempienze dell’incolpato; b) erano infondate, altresì, le doglianze inerenti alla mancata prova della sussistenza di un mandato in ordine al secondo incarico inadempiuto e le censure di sproporzione della sanzione per il carattere lieve della condotta; b.1) riguardo al primo profilo, le dichiarazioni degli esponenti, unite a quelle dell’avv. formavano validamente la dimostrazione dell’esistenza del mandato, di cui non era necessaria la prova documentale; b.2) quanto al secondo profilo, la condotta illecita, già in sé di particolare gravità, non poteva dirsi priva di carattere dannoso, là dove, peraltro, l’illecito disciplinare, essendo lesivo del decoro e della dignità dell’ordine forense, si configurava a prescindere dall’entità del danno provocato, né comunque potendo essere giustificabile il mendacio in ragione dei problemi personali e di salute addotti dall’incolpato.
3. – Per la cassazione di tale sentenza l’incolpato ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, chiedendo, altresì, che venga sospesa l’efficacia esecutiva della decisione impugnata.
4. – Il COA di Venezia ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, comunque, sostenendone nel merito l’infondatezza.
5. – Hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. il Procuratore Generale – che ha concluso per il rigetto del ricorso – e il ricorrente, che insiste per l’accoglimento dell’impugnazione e dell’istanza di sospensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – In via preliminare va disattesa l’eccezione del COA controricorrente di “inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti di sindacato di legittimità”, giacché la verifica sulla corrispondenza delle censure a quanto consentito dall’art. 36, comma 6, della legge n. 247/2012 ai fini dell’impugnazione in sede di legittimità deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di ricorso, con la conseguenza che deve escludersi che quest’ultimo possa essere dichiarato “in toto” inammissibile, ove pure tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti. 2.- Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 56 della legge n. 247/2012 per “(e)rronea individuazione del dies a quo del termine di prescrizione per gli illeciti permanente di cui ai capi 1, 2 e 3 L’incolpato sostiene che nella specie possa essere applicato analogicamente il principio enunciato, tra le altre, da Cass., S.U., n. 8946/2023, secondo cui “il momento in cui cessa la permanenza coincide con il momento in cui il professionista, in costanza della prosecuzione del rapporto professionale, sollecitato alla restituzione, nega il diritto del cliente sulla somma e afferma il proprio diritto di trattenerla”. Sicché, l’inizio della decorrenza del termine prescrizionale degli illeciti per i quali è stata applicata la sanzione disciplinare non andrebbe individuata nel 15 settembre 2019, come ritenuto sia dal CDD che dal CNF, ma dal momento in cui il professionista, “a fronte di una precisa richiesta di adempimento dei doveri informativi e di diligenza o la comunicazione di informazione palesemente elusive”, è rimasto silente, ciò costituendo “una chiara ed inequivocabile manifestazione della volontà di non adempiere al mandato”, dovendosi in tale “momento, e non nella successiva conferma ottenuta da altro legale”, ritenere “che la permanenza dell’illecito è cessata”.
Il ricorrente assume, dunque, che le “richieste inevase” risalirebbero «a un’epoca “di molto anteriore” al 2019, e comunque a un periodo tale per cui, alla data del primo atto interruttivo (comunicazione dell’illecito del 5.10.2022), il termine prescrizione di sei anni previsto dall’art. 56 L. 247/2012 era già ampiamente spirato», per cui il “CNF avrebbe dovuto dichiarare prescritta l’azione disciplinare anche per i capi 1, 2 e 3”. 2.1.- Il motivo è infondato.
Gli illeciti disciplinari per i quali l’incolpato è stato sanzionato attengono a condotte di inadempimento degli obblighi nascenti dal mandato professionale (omesso compimenti di atti ad esso inerenti) e di false informazioni fornite ai propri clienti sullo svolgimento del mandato stesso.
La tesi del ricorrente è che il silenzio serbato dall’avvocato sulle richieste dei clienti di adempiere ai doveri informativi e di diligenza, nonché le risposte “palesemente elusive”, darebbero luogo ad una «inequivocabile manifestazione della volontà di non adempiere al mandato, equiparabile alla “negazione del diritto del cliente”» nel caso di mancata restituzione da parte dall’avvocato stesso delle somme trattenute presso di sé.
Tuttavia, va anzitutto osservato che, in base alla stessa disciplina della deontologia forense (art. 32 CDF), gli obblighi inerenti allo svolgimento del mandato cessano in caso (oltre che di revoca) di rinuncia al mandato da parte del professionista – pur sempre “con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita” – dando alla parte stessa “un congruo preavviso”, il quale, in caso di irreperibilità del cliente, va comunicato “con lettera raccomandata … o a mezzo p.e.c.”. Di qui, la necessità che la parte assistita sia, effettivamente e in modo inequivoco, resa edotta della volontà del professionista di rinunciare al mandato, persistendo, certamente almeno sino a quel momento, gli obblighi ad esso inerenti (cfr. anche Cass., S.U., 2755/2019).
In ogni caso, anche a prescindere da tale rilievo, è dirimente osservare che, come emerge dalla stessa sentenza del CNF, in base ad accertamento di fatto rimesso al Giudice disciplinare e non reso oggetto di idonea e pertinente censura (avendo il ricorrente soltanto dedotto, in modo affatto generico, che “le richieste inevase risalgono ad un’epoca di molto anteriore al 2019”, senza, tuttavia, indicare un preciso riferimento temporale), che ancora “nell’estate del 2019” gli esponenti “venivano convocati dall’avv. nel suo studio ed ivi l’incolpato li informava di avere ricevuto un primo acconto di euro 2.000,00 sul prezzo di vendita dell’immobile ma di poter consegnare loro solo euro 1.500,00 perché asseriva di avere subito un furto in studio” (p. 4 sentenza CNF). Sicché, ancora nell’estate del 2019 l’incolpato riferiva false informazioni ai propri clienti sullo svolgimento in atto del mandato professionale e ciò rende evidente che nessuna efficacia, nei termini prefigurati dallo stesso ricorrente, avrebbe potuto avere un “silenzio” serbato in precedenza, avendo il professionista dato ulteriore affidamento agli assistiti sul diligente adempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza del mandato medesimo.
Il principio scaturente dalla pronuncia menzionata in ricorso non può, dunque, applicarsi, neppure analogicamente, al caso di specie, in cui non trova rilievo una negazione esplicita del diritto del cliente ad una certa condotta, né tantomeno l’affermazione del non volere o dovere adempiere, ma soltanto un’omissione di per sé inidonea a manifestare al cliente in maniera immediata ed inequivoca l’intenzione di non prestare l’attività difensiva, tanto più che l’inadempimento era stato nascosto mediante dichiarazioni mendaci.
Il ricorrente, inoltre, ha richiamato nella memoria taluni precedenti di queste Sezioni unite (Cass., S.U., 30694/2024 e Cass., S.U., n. 27072/2025) che, in tema di cessazione di permanenza degli illeciti disciplinari di inadempimento del mandato professionale e omessa informazione al cliente, hanno “valorizzato il momento in cui la condotta si manifesta in forma conclamata attraverso un comportamento oggettivo e verificabile del professionista” (p. 4 della memoria).
Tuttavia, non solo una condotta così connotata è ben lungi dal potersi ravvisare, in base all’accertamento fattuale operato dal CNF, in quella posta in essere dall’incolpato, ma va ulteriormente osservato (sebbene il rilievo che precede sia già di per sé assorbente) che sia Cass., S.U., n. 30694/2024, che Cass., S.U., n. 27022/2025, hanno individuato le condotte determinative della cessazione della permanenza dell’illecito concernente l’inadempimento del mandato (secondo le modalità specifiche rispettivamente rilevante nei casi allora scrutinati) unicamente nella revoca del mandato al difensore, in coerenza, del resto, con la disciplina di deontologia forense (in base all’interpretazione di cui a Cass., S.U., n. Dunque, la decisione del CNF si palesa conforme a diritto, ossia che nella fattispecie rilevi un illecito disciplinare di carattere permanente (come anche sostenuto dal ricorrente), sicché il momento dal quale decorre il termine prescrizionale è da ravvisarsi nel momento in cui la condotta illecita è cessata, in analogia dell’art. 158 c.p. (Cass., S.U., n. 14233/2020; Cass., S.U., n. 8946/2023; Cass., S.U., n. 27072/2025; Cass., S.U., n. 33064/2025), che non può che individuarsi, come evidenziato dal Giudice disciplinare, nel momento in cui i clienti abbiano avuto consapevolezza dell’inadempimento e abbiano revocato il mandato, rivolgendosi ad un diverso avvocato. Prima di quel momento, invece erano ancora dovuti gli obblighi di informazione e di adempimento al mandato.
2.2. – Ciò posto, il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell’azione disciplinare è stato collocato dal CNF al 15 settembre 2019, data in cui l’Avv. investita del mandato professionale “nell’estate del 2019” in luogo dell’incolpato, ha reso edotti gli esponenti, divenuti propri clienti, “che non era stata avviata alcuna causa, né ottenuta una sentenza favorevole o il pignoramento di un terreno” p. 4 sentenza CNF; analogamente anche p. 5 stessa sentenza). e lo avevano revocato il mandato professionale all’incolpato, sicché, da tale momento, quest’ultimo non poteva più porre in essere attività per loro conto e, quindi, adempiere alla prestazione forense, né all’obbligo, inerente a detta prestazione, di informare i clienti circa il relativo svolgimento (cfr. anche A tal riguardo, considerato che la prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità (tra le altre: Cass., S.U., 36204/2023; Cass., S.U., n. 11575/2026), va osservato che risulta ex actis (fascicolo CDD Veneto, acquisito in questa sede ai sensi dell’art. 137-bis disp. att. c.p.c.) che l’incarico all’Avv. fu conferito nel settembre 2019, dopo che lo stesso Avvocato aveva ricevuto gli esponenti e fatto loro presente “di non poter assumere alcun incarico in assenza di una revoca del mandato conferito all’Avocato
(CDD
Veneto, verbale istruttoria preliminare del giorno 1.6.2022 relativo alla deposizione dell’Avv. Ciò trova conferma anche nell’esposto del 26.2.2021, là dove (a p. afferma di aver chiesto “espressamente” all’incolpato, “nel mese di agosto e di settembre 2019”, “di poter vedere la sentenza, e di avere spiegazioni più chiare dello stato della pratica”, per poi revocare l’incarico al medesimo incolpato “(p)assati vanamente i giorni senza ricevere quanto sollecitato”.
Sicché, avuto riguardo, quanto alla decorrenza della prescrizione dell’azione disciplinare, alla cessazione della permanenza della contestata ed accertata condotta illecita, detta prescrizione, anche considerando la data del 1° settembre 2019, non è, nella specie, in nessun caso maturata. Trova, infatti, applicazione ratione temporis il regime dettato dall’art. 56 della legge n. 247/2012, per cui, al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, la prescrizione non può, comunque, essere prolungata di oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nel comma 1 del citato art. 56; pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo (tra le molte: Cass., S.U., n. 23239/2022; Cass., S.U., n. 32634/2022; Cass., S.U., n. 20464/2023; Cass., S.U., n. 30782/2024; Cass., S.U., n. 4850/2025), che, nel caso in esame, andrà a scadere non prima del 1° marzo 2027.
3. – Con il secondo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, nonché dell’art. 59, lett. d), del r.d.l. n.1578/1933, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, c.p.c., dolendosi della “(n)ullità del procedimento e della decisione per violazione del diritto di difesa a seguito del rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento”. Il ricorrente censura, in particolare, il rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza dinanzi al CDD senza appropriata comunicazione che potesse metterlo in condizione di reperire un certificato medico o di scegliere di comparire in stato febbrile.
3.1. – Il motivo è infondato.
Giova rammentare il principio secondo cui la censura relativa al mancato rinvio della seduta del locale Consiglio dell’Ordine (ora CDD) per legittimo impedimento a comparire dell’incolpato, attenendo alla regolarità della discussione svoltasi davanti al COA, non prospetta un vizio di natura processuale sindacabile dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del CNF, atteso che le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine (e anche, successivamente, dal CDD) ed il relativo procedimento hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Ne consegue che la regolarità di detto procedimento può essere sindacata dal Supremo Collegio soltanto sotto l’aspetto del vizio di motivazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense, che è organo giurisdizionale, e non come “nullità della sentenza o del procedimento” svoltosi davanti al COA (o, analogamente, al CDD), ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c. (Cass., S.U., n. 13982/2017).
Nella specie, il CNF (come già il CDD Veneto) – nell’escludere che fosse integrata l’ipotesi del legittimo impedimento in base alla p.e.c. inviata dall’incolpato il 2 febbraio 2024, “con cui ha comunicato di versare in forte stato febbrile e di essere pertanto impossibilitato a presenziare”, senza tuttavia documentare la prospettata condizione di salute con “idonea certificazione medica” (p. 8 sentenza CNF) – ha fatto corretta applicazione, con motivazione priva di aporie tali da inficiarne in radice la validità, del principio per cui per cui l’avvocato impedito a comparire alla seduta disciplinare del COA non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del CNF, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l’impedimento esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore, di caso fortuito o altro legittimo e assoluto impedimento, specifico e documentato e non per una qualsiasi situazione di difficoltà (tra le molte: Cass., S.U., n. n. 1715/2013; Cass., S.U., n. 3670/2015; Cass., S.U., n.13982/2017; Cass., S.U., n. 24377/2020; Cass., S.U., n. 20384/2021).
Peraltro, non può non evidenziarsi la contraddittorietà del motivo di ricorso come formulato dove lamenta mancata comunicazione preventiva del rigetto che avrebbe permesso all’incolpato di orientarsi sulla sua partecipazione, considerata la tardività dell’istanza. Infatti, nell’argomentare che una comunicazione preventiva di rigetto dell’istanza avrebbe permesso di “pur in condizioni precarie, tentare di presenziare all’udienza” (p.3 del ricorso), altro non si fa che manifestare l’assenza di un “assoluto impedimento a comparire”: se questo assoluto impedimento ci fosse stato, la parte non avrebbe potuto (né dovuto) riservarsi di presenziare. 3.2.- Deve, poi, essere dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata con la memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. (pp. 7/9 della memoria stessa), di “verificare se il provvedimento impugnato abbia correttamente distinto i due fatti processuali e la documentazione rispettivamente prodotta”, ossia il legittimo impedimento dedotto dinanzi al CDD per l’udienza del 2 febbraio 2024 e quello che si asserisce dedotto dinanzi al CNF, con p.e.c. del 19 novembre 2025, per l’udienza del successivo 20 novembre.
E ciò in quanto trattasi di un nuovo motivo di ricorso, in cui si allude ad un “travisamento della prova”, che viene prospettato per la prima volta soltanto con la predetta memoria, giacché in ricorso la censura è svolta unicamente sul mancato rinvio per asserito legittimo impedimento a presenziare all’udienza del 2 febbraio 2024 dinanzi al CDD. Va, infatti, rammentato che anche la memoria prevista dall’art. 380- bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. ha funzione meramente illustrativa delle censure già proposte con il ricorso introduttivo e non può, dunque, essere utilizzata per proporre motivi nuovi, in quanto tali inammissibili (tra le altre: Cass. n.13118/2024; Cass. n. 21964/2026). 4.- Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione di legge “per motivazione apparente travisamento della prova relazione capo dell’incolpazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6, L. 247/2012”. Il ricorrente sostiene che “non esiste agli atti alcuna prova documentale del conferimento di uno specifico mandato per la vicenda e che le dichiarazioni dei testimoni siano prive di riscontro oggettivo, risolvendosi la statuizione sulla prova una mera formula di stile costituente una motivazione meramente apparente. 4.1- Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Giova premettere che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 111, comma sesto, Cost.), omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano motivazione perplessa obiettivamente incomprensibile” (Cass., S.U., n. 8053/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (tra le molte e più di recente: Cass. n. 17795/2026).
4.2. – Ciò posto, il CNF, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dapprima evidenziato quale fosse il convincimento espresso dal CDD Veneto, che, nell’affermare la responsabilità dell’incolpato anche per il capo di incolpazione n. 2, aveva valorizzato “le dichiarazioni rese dall’avv. sul fatto che l’Avv.
“le aveva detto che non era stato promosso alcun contenzioso giudiziario né alcuna procedura esecutiva e che aveva cercato di giustificarsi accampando genericamente motivi di salute”, precisando, poi, che “(s)ituazione simile per quanto riguarda le diffide di che aveva poi proceduto a far notificare le cartelle esattoriali per circa € 170.000 e, quindi, in via esecutiva” (p. 5 sentenza
CNF).
Quindi, il Giudice disciplinare, nello scrutinare le doglianze di merito dell’impugnazione proposta dall’incolpato, ha affermato (pp. 8 e 9 sentenza CNF) che andava “subito disatteso l’assunto del ricorrente secondo cui non vi sarebbe prova, almeno decisiva, dell’essergli stato conferito il mandato relativamente alle diffide di pagamento trasmesse da Equitalia. Le dichiarazioni degli esponenti, in uno a quella dell’avv. costituiscono prova piena del conferimento del mandato anche perché coerenti e reciprocamente riscontrate. A nulla rileva che egli non avrebbe ricevuto alcun acconto sia perché l’obbligo di svolgere il mandato che sia stato accettato non è condizionato dal percepimento di acconto o altro, sia in ogni caso perché nel caso che ci occupa l’incolpato ha sicuramente incassato oltre euro 3.000,00 che ben possono considerarsi riferite anche ad un acconto per il contenzioso Equitalia”.
4.3. – La sentenza impugnata in questa sede si sottrae, pertanto, al denunciato vizio di motivazione apparente, avendo dato adeguata e intelligibile contezza dell’iter logico seguito nel giungere alla decisione, ponendo in risalto anche il compendio probatorio sulla cui base ha ritenuto dimostrata la responsabilità per l’inadempimento al mandato professionale relativo all’affare “ Né, del resto, le doglianze di parte ricorrente denunciano effettivamente un vizio di travisamento della prova nei termini in cui, in tesi, sarebbe scrutinabile in sede di legittimità (ossia, in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trovando detto vizio il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale: Cass., S.U., n. 5792/2024), giacché esse si risolvono in una critica circa la valutazione delle prove operata dal CNF, come tale inammissibile. 5.- Con il quarto mezzo, veicolato “in via subordinata”, è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione di legge degli artt. 21 e 22 del CDF ed “(e)ccesso di potere per erronea e sproporzionata commisurazione della sanzione disciplinare”, avendo il CNF omesso di valutare la “(a)ssenza di danno definitivo”, le “(c)ircostanze personali e di salute”, il “(c)omportamento post factum e intenzione 5.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto all’incolpazione, la scelta della sanzione irrogata e la valutazione della sua adeguatezza, così come, in generale, quella delle risultanze processuali, non sono sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti della valutazione di ragionevolezza, in quanto le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del “minimo della motivazione (tra tante:
Cass., 20344/2018; Cass., S.U., n. 1609/2020; Cass., S.U., n. 26369/2024; Cass., S.U., n. 26473/2025; Cass., S.U., 7923/2026).
La commisurazione al comportamento complessivo dell’incolpato della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense irrogata dal CNF – riducendola di un mese, rispetto a quella irrogata dal CDD Veneto, in ragione della riconosciuta prescrizione dell’azione disciplinare in relazione all’illecito di omessa fatturazione, di cui al capo di incolpazione n. 4 – non viola il principio di ragionevolezza, giacché, oltre ad escludere l’asserita “lievità del danno” e che il “mendacio nelle informazioni ai clienti” fosse giustificabile in ragione dei “gravi problemi di carattere personale e di salute” dell’incolpato, ha, inoltre, ritenuto di non poter addivenire ad una “significativa riduzione della sanzione” in quanto la stessa “comunque, risulta essere tutt’altro che aspra in considerazione della gravità delle reiterate condotte poste in essere” (p. 9 sentenza CNF). Ciò posto, le ulteriori doglianze del ricorrente si risolvono in critiche dell’apprezzamento di fatto rimesso esclusivamente al Giudice disciplinare e, come tali, si palesano inammissibili. 6.- Il ricorso va, dunque, rigettato, con assorbimento dell’esame dell’istanza sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 7.- Le spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi come in dispositivo in favore del COA di Venezia, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del COA controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380 c.p.c. – Deliberazione della sentenza
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione
- Art. 158 c.p. – Decorrenza del termine della prescrizione