Cass. civ. Sez. I n. 27801 del 26.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 27801/2026, depositata il 26/10/2026 (R.G. 17666/2024). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Oggetto:
Accordi ristrutturazione – condizioni accesso- elenco dei creditori ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17666/2024 R.G. proposto da: srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato difeso dall’avvocato unitamente all’avvocato -ricorrentecontro Liquidazione Giudiziale della srl, rappresentata e difesa dall’avvocato -controricorrentenonché contro e Ufficio della Repubblica di Lamezia Terme, -intimatiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 935/2024 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2026 dal Consigliere Cosmo Crolla.
FATTI DI CAUSA
1 L’amministratore giudiziario della soc. srl, sottoposta a controllo giudiziario delle aziende ex art. 34 bis d.lvo 159/2011, deducendo il credito derivante dal decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro, di liquidazione della propria attività, presentò innanzi al Tribunale di Lamezia Terme istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società cui seguì, in pendenza della procedura preliquidatoria e prima della udienza di comparizione delle parti, la presentazione da parte della società debitrice della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali, ai sensi dell’art. 44, co.1 lett. a), d.lvo 14/2019 (di seguito indicato “CCII”), con riserva di presentare la documentazione di cui all’art. 39, comma 1, CCII. 1.1 Il Tribunale, con sentenza n.4/2023 emessa in data 04.04.2023, dichiarò l’apertura della liquidazione giudiziale di srl, rilevando, per quanto qui di interesse, l’inammissibilità del ricorso ex artt.57 e 44 CCII, non avendo il debitore allegato a corredo della domanda di accesso a strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza l’elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che l’indicazione del loro domicilio digitale. 2 La Corte d’ Appello di Catanzaro rigettava il reclamo ex art. 51 CCII proposto da srl. 2.1 Rilevavano i giudici di seconde cure, per ciò che qui rileva, che la mancata produzione dell’ «elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti», comportava l’inammissibilità del ricorso per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione su crediti tributari e previdenziali giusta l’espressa previsione contenuta nell’art. 40, comma 10, CCII. 2.2 Evidenziavano che il documento allegato alla domanda, denominato «situazione debitoria provvisoria presentava palesemente incompleto e inidoneo ad assolvere gli obblighi di predisposizione di adeguati accordi di ristrutturazione dei debiti né di adempimento dei numerosi e specifici obblighi procedurali necessari per la omologazione degli stessi. srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un solo motivo; la Liquidazione Giudiziale ha svolto difese con controricorso e con memora illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 3, 40, comma 9, e 44 CCII, in relazione all’art. 360, 1.1 Sostiene la ricorrente di aver depositato l’elenco dei creditori come da documento riprodotto corpo ricorso evidenzia l’incompletezza dell’elenco non determina l’inammissibilità della domanda di accesso alla procedura negoziale di regolamentazione della crisi, non espressamente prevista dal alcuna norma del CCII, ben potendo il Tribunale, dovendosi privilegiare la soluzione negoziale della crisi, concedere un termine al debitore per integrare l’elenco dei creditori incompleto. 2 Il motivo, che investe esclusivamente la statuizione, preliminare alla decisione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, di declaratoria di inammissibilità della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione sui crediti tributari e contributivi medio tempore depositata dalla srl ex artt.39, 40, 44 e 57 CCII, è infondato. 2.1 L’art. 44, comma 1, CCII dispone che «il debitore può presentare la domanda di cui all’art 40 con la documentazione prevista dall’art. 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi». 2.2 L’art. 39, comma 3, a sua volta, richiede il deposito «dell’elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che l’indicazione del loro domicilio digitale». 2.3 In punto di fatto è stato incontestabilmente accertato dai giudici di merito la mancata corrispondenza al modello legale dell’elenco dei debitori « palesemente incompleto e insufficiente ad assolvere l’onere di produzione, in quanto, ad esempio: a) non indica tutti i debiti (come può evincersi dal confronto tra quelli riscontrati dal Tribunale, pari ad oltre 6 milioni di euro, essendo indicati, invece, in euro 128.00O0); b) non quantifica alcuni importanti debiti, come quelli verso l’I.n.p.s.; c) non indica le cause di prelazione; d) indica il domicilio digitale soltanto di alcuni creditori». 2.4 È, quindi, tutta evidenza che la ricorrente non abbia assolto all’onere di depositare l’elenco dei creditori secondo le modalità prescritte dal citato art. 39 CCII. 2.5 Siffatte carenze non possono che condurre alla sanzione della inammissibilità della domanda secondo quanto si desume dall’art. 40, comma 10 CCII. 2.6 Tale disposizione prevede infatti che «Nel caso di pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta con ricorso, ai sensi dell’art.37 co.1 CCI e nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 39 CCI nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza, e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita anche d’ufficio al procedimento pendente». 2.7 Il debitore avrebbe, quindi, dovuto, entro il termine della prima udienza, porre a corredo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione sui crediti tributari e contributivi, proposta all’esito della ricezione della notifica del ricorso per l’apertura a suo carico della liquidazione giudiziale, azionato, ex art.37 CCII, da l’elenco dei creditori in conformità con il modello legale di cui all’art. 39, comma 3, CCII. 2.8 L’ “elenco nominativo dei creditori”, con le prescrizioni imposte dall’art.39 comma 3 CCII e la tempistica prescritta dall’art. 40, comma 10, costituiscono adempimento indispensabile onde consentire al Tribunale di procedere alla preliminare verifica in ordine alle vicende societarie e alla situazione debitoria dell’impresa e, quindi, alla necessaria delibazione in ordine all’ammissibilità della domanda di accesso agli strumenti alternativi di risoluzione della crisi. 2.9 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di affermare che «Il deposito dell’elenco nominativo dei crediti con l’indicazione dei rispettivi creditori costituisce, ai sensi dell’art. 161, comma 6 L.F., un requisito di ammissibilità della domanda di concordato con riserva, la cui mancanza, ai fini della dichiarazione di improcedibilità della domanda, può essere rilevata anche dopo la concessione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3 L.F., conformemente a quanto previsto con riferimento ai requisiti di ammissibilità della domanda di concordato cd. “piena”, la cui mancanza, ai sensi dell’art. 173, comma 3 L.F., richiamato dall’art. 161, comma 6 L.F., può essere rilevata dal commissario giudiziale anche dopo l’apertura della procedura fino all’omologazione, legittimandone la richiesta di revoca dell’ammissione» ( cfr. Cass. nn. 22454/2021 e 20476/2024). 2.10 Tale principio trova senz’altro applicazione anche con riferimento alla domanda prenotativa dell’accordo ristrutturazione ccosìcome regolamentata dal combinato disposto degli artt. 39,44 e 57 e s. CCII. 2.11 Va semmai segnalato che il codice della crisi, nel regolamentare il rapporto tra la domanda con riserva e il pendente procedimento di apertura della liquidazione, prevede all’art. 40, comma 10, CCII nella versione applicabile ratione temporis, che, pendenza procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta a pena di decadenza entro la prima udienza. 2.12 Ora poiché, come sopra precisato, anche il ricorso per l’ammissione con riserva all’accordo di ristrutturazione deve essere accompagnato dall’ «elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che l’indicazione del loro domicilio digitale», discende debitore tenuto presentare tempestivamente la domanda completa anche della documentazione richiesta.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della procedura controricorrente, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/10/2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 39 CCII – Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza
- Art. 40 CCII – Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
- Art. 44 CCII – Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione
- Art. 51 CCII – Impugnazioni
- Art. 57 CCII – Accordi di ristrutturazione dei debiti