Cass. civ. Sez. I n. 27843 del 27.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 27843/2026, depositata il 27/10/2026 (R.G. 25201/2025). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente PU
SENTENZA
sul ricorso n. 25201 – 2025 R.G. proposto da:
– in persona del legale rappresentante pro tempore – quale mandataria/capogruppo del R.T.I. costituito con il società cooperativa – elettivamente domiciliata in [omissis], alla via presso lo studio dell’avv. che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, alla via La , presso lo studio dell’avv. ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
COMUNE di SAN GEMINI – c.f./p.i.v.a.
– in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in [omissis], alla via presso lo studio dell’avv. che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 258 – 29.4.2025 della Corte d’Appello di Perugia, udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 16 ottobre 2026 dal consigliere Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pasquale Serrao D’Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso, udito l’avv. per delega dell’avv. udito l’avv. per la controricorrente udito l’avv. per il controricorrente Comune di San Gemini,
FATTI DI CAUSA
1. Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (di seguito R.T.I. o anche Gestore) costituito dalla s.p.a., in qualità di mandataria capogruppo, e dal società cooperativa, in qualità di mandante, si aggiudicava la gara indetta dall’A.T.I. n. 4 (poi per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani prodotti dai 32 Comuni, tra i quali il Comune di San Gemini, ricompresi nell’A.T.I. n. 4.
2. In data 26.6.2014 il R.T.I. ed il Comune – tra gli altri – di San Gemini sottoscrivevano il contratto di affidamento del servizio.
3. Con particolare riferimento alla raccolta differenziata il disciplinare tecnico P14, parte integrante del contratto, prevedeva, all’art. 52, per il triennio 2013/2015 “un sistema premiante in relazione al superamento di obiettivi percentuali di raccolta differenziata ed un meccanismo <punitivo> nel caso non venisse superata la percentuale predeterminata” (così ricorso, pag. 4).
4. Con atto di transazione in data 5.8.2015 si provvedeva al differimento dei riferimenti temporali degli obiettivi di raccolta differenziata, sicché l’art. 52 del disciplinare sarebbe stato da applicare, ai fini delle premialità e delle penalità, per gli anni 2016 e 2017 (cfr. ricorso, pag. 6).
5. Con atto ritualmente notificato il R.T.I. citava il Comune di San Gemini e a comparire dinanzi al Tribunale di Terni.
Esponeva che non erano state corrisposte le premialità dovute per gli anni Chiedeva condannare in solido i convenuti al pagamento della somma di euro 25.376,99 ovvero della somma maggiore o minore acclaranda in corso di causa.
6. Con sentenza n. 136/2023 il Tribunale rigettava la domanda.
7. Il R.T.I. proponeva appello.
Resisteva il Comune di San Gemini.
Resisteva 8. Con sentenza n. 258/2025 la Corte di Perugia rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.
8.1. Evidenziava la Corte di Perugia che in virtù dell’accordo transattivo l’avvio formale della gestione della raccolta differenziata era stato differito all’anno 2015, con conseguente rideterminazione degli “elementi temporali cui collegare l’adempimento degli obblighi contrattuali” (così sentenza d’appello, Evidenziava più esattamente che, “in virtù del differimento di tutte le date, a cominciare da quella di effettivo avvio del servizio, l’anno da individuare in concreto per valutare l’attività del gestore non poteva che essere l’anno 2014, essendo slittato a sua volta anche l’anno antecedente all’avvio della attività” (così sentenza d’appello, pag. 6).
Evidenziava ulteriormente che, sebbene l’accordo transattivo non avesse differito il cosiddetto anno “zero” ovvero il 2012, cioè l’ “anno da prendere a riferimento per indicare gli obiettivi”, nondimeno, nel segno dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1363 e 1366 cod. civ., “la stessa logica dell’intero contesto negoziale lasciava presumere che si [fosse] trattato di una svista” (cfr. sentenza d’appello, pag. 6).
Evidenziava infine che “tutte le argomentazioni hinc et inde spese per quantificare il premio [dovevano] considerarsi assorbite, dato il rigetto della domanda sotto il profilo dell’ an (…)” (così sentenza d’appello, pag. 8).
9. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso s.p.a., in qualità di mandataria capogruppo del R.T.I. costituito con il società cooperativa; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. Il Comune di San Gemini ha depositato controricorso; del pari ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria delle spese.
10. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte; ha chiesto rigettarsi il ricorso. ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria.
Parimenti ha depositato memoria il Comune di San Gemini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. nonché la violazione degli artt. 1362 e 1374 cod. civ. Deduce che i rilievi cui è ancorato il gravato dictum sono palesemente errati in fatto, sì che ne risulta contraddittorio il relativo percorso motivazionale (cfr. ricorso, pag. 13).
Deduce segnatamente che “gli argomenti riportati nella sentenza appaiono errati in fatto e contraddicono il tenore letterale del bando e dell’accordo del 2015”; che invero “l’anno <zero> per determinare le % di RD (…) è il 2012 perché questo prevede il disciplinare che è parte integrante del contratto (…)” (così ricorso, pag. 13).
Deduce al contempo che la natura dell’accordo del 5.8.2015 “non era quella di integrare il contratto (…), bensì quella di dirimere/anticipare eventuali contenziosi” (così ricorso pag. 13 – 14).
Deduce infine che “la previsione dell’accordo transattivo non può essere considerata una <svista>” (così ricorso pag. 14).
12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e Deduce che il criterio ermeneutico ancorato al significato letterale delle parole prevale su qualsivoglia ulteriore canone interpretativo (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce che nella specie “l’individuazione dell’anno zero nel 2012 (…) è testualmente prevista dall’art. 52 del disciplinare (…) che è parte integrante del contratto” (così ricorso, pag. 17) e che siffatta previsione del disciplinare rinviene conferma nella transazione del 5.8.2015, “la quale non sposta l’anno <zero> al 2014” (così ricorso, pag. 17).
Deduce quindi che “l’accordo ha spostato in avanti gli anni su cui applicare la premialità senza modificare la previsione dell’anno 2012” (così ricorso, pag. 17). Deduce ulteriormente che il riferimento all’anno 2012 è volto a consentire all’operatore economico che partecipa alla gara di predisporre l’offerta, viceversa il riferimento agli anni 2016 e 2017 concerne la fase esecutiva del rapporto (cfr. ricorso, pagg. 19 – 20).
13. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
n. 5, cod. proc. civ. il difetto di motivazione.
Deduce che il buon fondamento dei precedenti motivi di ricorso importa l’erroneità della dichiarazione di assorbimento cui, in relazione alle ulteriori doglianze, la Corte di Perugia ha fatto luogo (cfr. ricorso, pag. 21). Ad ogni modo – deduce – la Corte d’appello non ha al riguardo esposto alcuna argomentazione (cfr. ricorso, pag. 21).
14. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi, siccome ambedue i mezzi veicolano la stessa “quaestio” ermeneutica; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, entrambi i motivi sono inammissibili.
15. Sovviene l’elaborazione di questa Corte.
Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Altresì, l’insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).
16. Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’impianto motivazionale sul quale poggia l’interpretazione cui la Corte di Perugia ha fatto luogo, è immune da vizi suscettibili di assumer rilievo in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.
È da escludere invero che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate, giusta la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite, ad acquisire significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., possa scorgersi in ordine alle motivazioni cui la Corte di merito ha ancorato il suo dictum.
Segnatamente, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la Corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato – lo si è anticipato – il proprio iter argomentativo. Per giunta, nella specie si registra “doppia conforme”, sicché alla proposizione del motivo di ricorso ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. osta la previsione del 4° co. del medesimo articolo (ben vero, nell’ipotesi di “doppia conforme” il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse: cfr. Cass. 22.12.2016, 17. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l’interpretazione patrocinata dalla Corte umbra è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. esattamente, Corte territoriale appieno conformata all’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce del principio enunciato dall’art. 1363 cod. civ., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo va necessariamente riferito all’intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (cfr. Cass. (ord.) 30.1.2018, n. 2267; Cass. 11.6.1999, n. 5747). In ogni caso, è innegabile che le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione.
18. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.
Per un verso, la declaratoria di inammissibilità del primo e del secondo mezzo non può che indurre, alla stregua dell’assunto, beninteso a contrario, della stessa ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità del terzo mezzo. Per altro verso, soccorre l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento (cfr. Cass. (ord.) 12.11.2018, n. 28995, ove si soggiunge che, qualora si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l’unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa).
Ovviamente nella specie la valutazione di assorbimento cui la Corte perugina ha fatto luogo, è corretta ed ineccepibile, siccome a fronte del disconoscimento dell’an debeatur, le questioni reputate dalla Corte umbra assorbite concernevano il calcolo delle premialità.
19. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
20. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, s.p.a., in proprio ed in qualità di mandataria capogruppo del R.T.I. costituito con il Consorzio società cooperativa, a rimborsare alla controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, s.p.a., in proprio ed in qualità di mandataria capogruppo del R.T.I. costituito con il società cooperativa, a rimborsare al controricorrente, Comune di San Gemini, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, in proprio e nella qualità, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1366 c.c. – Interpretazione di buona fede
- Art. 1374 c.c. – Integrazione del contratto
- Art. 1 c.p.c. – Giurisdizione dei giudici ordinari
- Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso