Cass. civ. Sez. V n. 28008 del 28.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28008/2026, depositata il 28/10/2026 (R.G. 28182/2019). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
sul ricorso iscritto al n. 28182/2019 del ruolo generale, proposto (codice fiscale: rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.
(codice fiscale:
CONTRO
l’AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 80224030587).
AUTOMOBILISTICA 2002
ANNULLAMENTO EX ART. 4
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (codice fiscale: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore. per la cassazione della sentenza n. 839/12/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 13 febbraio 2019, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 6 ottobre 2026 dal consigliere Ugo Candia.
FATTI DI CAUSA
1. Oggetto di controversia è il fermo amministrativo indicato in atti con cui l’agente della riscossione aveva apposto il suddetto vincolo per il mancato pagamento della complessiva somma portata dalle cartelle esattoriali ivi menzionate.
2. La Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto contribuente avverso sentenza 3206/5/2015 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, assumendo – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione – che la notifica della cartella posta a base del provvedimento di fermo amministrativo fosse stata correttamente notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
3. Contro tale pronuncia il suindicato contribuente interponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 12 settembre 2019, sulla base di nove motivi, successivamente illustrati con memoria ex art- 4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato l’8 ottobre 2019.
5. Riscossione Sicilia S.p.A. è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la controversia concerne (v. pagina n. 1 del ricorso, in cui si rappresenta l’oggetto dell’originario e perdurante giudizio) la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificato il 3 maggio 2013 e del successivo fermo in relazione alla debenza della (sola) pretesa relativa alla tassa automobilistica dell’anno 2002, oggetto di una (segnatamente la n. ) delle quattro cartelle poste a base del provvedimento cautelare, i cui temi impegnano i primi due motivi di impugnazione.
L’esame delle restanti censure, tutte a vario titolo concernenti l’esame della notifica della menzionata cartella, nonché dell’ultima doglianza relativa alla regolamentazione delle spese di giudizio da parte del primo Giudice, resterà assorbita nella valutazione offerta in relazione alle prime due ragioni di contestazione.
2. Con la prima censura, l’istante ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136/2018, per aver omesso la Corte territoriale di dichiarare – d’ufficio – la cessazione della materia del contendere per effetto dell’annullamento automatico del debito tributario di cui alla citata cartella, avente un imposto complessivo pari a 415,78 €.
2.1. Il motivo è fondato.
L’art. 4 del d.l. 119/2018 (convertito in legge n. 136/2018) prevede che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili […]».
La fattispecie in esame, come confermato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 3 del controricorso), rientra in detta previsione, atteso che il debito del contribuente relativo alla predetta cartella impugnata (pari a 415,78 €) ed oggetto di ricorso per cassazione risulta inferiore all’importo di 1.000,00 €, è relativo all’annualità 2002 con ruolo trasmesso all’Agente della riscossione in data 7 aprile 2008. In conseguenza di ciò, deve dunque darsi atto del venir meno della pretesa impositiva relativamente al credito di cui alla suddetta cartella e della conseguente cessazione della materia del contendere con riferimento alla predetta pretesa (cfr., tra le tante, Cass. n. 32081/2025), il che comporta, per ripercussione, l’annullamento del fermo amministrativo, limitatamente al credito contenuto nella predetta cartella (cfr., tra le tante, Cass. n. 32081/2025).
3. Con la seconda doglianza l’istante ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, oltre che dell’art. 3, comma 41, d.l. n. 203/2005, convertito nella L. n. 248/2005 e dell’art. 112 c.p.c. per avere il Giudice regionale omesso di pronunciarsi sull’eccezione avanzata nella memoria illustrativa del 4 novembre 2018 concernente l’invalidità del fermo in ragione dell’unitarietà di tale atto, la cui fondatezza poggiava sulla somma globale di crediti tra loro distinti, con la conseguenza che l’invalidità della pretesa originaria riferita anche ad uno solo dei titoli esecutivi (segnatamente quello di cui la predetta cartella relativa alla tassa automobilistica dell’anno 2002) si rifletteva sull’intero preavviso impugnato.
3.1. La censura è inammissibile, e comunque infondata. Sotto il primo profilo, la dedotta illegittimità del fermo non poteva, infatti, essere relegata ad un’eccezione (peraltro nuova) contenuta, sulla base di quanto allegato nel ricorso in esame, nella memoria illustrativa presentata in sede di appello, trattandosi di specifico ed autonomo motivo volto a contestare la legittimità del provvedimento impugnato, come tale necessariamente da proporre con il ricorso originario.
Quanto al secondo aspetto, va osservato che il venir meno di uno solo dei crediti per i quali la cautela è stata adottata, non ha fatto venir meno l’intero provvedimento, ma ha solo ridotto l’ammontare del credito tutelato, non ricorrendo nella specie (come invece accade per l’ipoteca; v. art. 77 d.P.R. n. 602/1973) una soglia di ingresso per l’attuazione del fermo basata sul quantum della pretesa fiscale.
4. Come si diceva, resta assorbito nella valutazione che precede, l’esame:
– del terzo motivo, che concerne la dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/73, 60 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 140 e 156 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., con riferimento al mancato perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., per l’omesso compimento delle formalità prescritte e per la mancata prova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa (CAD);
– del quarto motivo, relativo alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 148 e 156 c.p.c. e dell’art. 26 del d.PR n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., con specifico motivo di gravame circa l’invalidità e l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento esecutiva per mancato perfezionamento del procedimento previsto dall’art. 140 c.p.c.;
– del quinto motivo, riferito alla violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 261/1999, degli artt. 3 e 4 della legge n. 890/82, nonché dell’art. 156 c.cp.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. per essere stata la spedizione e la trasmissione della raccomandata informativa (CAD) ex art. 140 c.p.c. affidata direttamente ed originariamente dall’Agente della Riscossione alla società privata S.R.L., operatore privato privo della licenza autorizzativa, individuale e speciale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico per le notificazioni degli atti giudiziari e tributari;
– del sesto motivo, riguardante la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983, e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. per aver omesso la Commissione regionale di pronunciarsi sull’eccepita prescrizione triennale della pretesa tributaria relativa alla tassa automobilistica per l’anno 2002, unitamene alla decadenza del potere di accertamento;
– del settimo motivo di censure, relativo, ancora una volta, alla violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 148 e 156 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ponendo in evidenza che l’agente della riscossione aveva prodotto l’originale della relata di notifica in suo possesso, da cui si rileva che la stessa è stata artificiosamente manipolata, riportando un timbro apposto sopra una sigla illeggibile del notificatore recante ” evidentemente apposto nell’originale della relata dopo la consegna al contribuente, mentre l’atto consegnato non poteva riportare tale dicitura perché posto all’interno di una busta chiusa e sigillata;
– dell’ottava doglianza, concernente la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 112/1999, dell’art. 26 del d.P.R.
n. 602/1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 148 e 156 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. , assumendo che dalla documentazione contrattuale d’appalto prodotta in atti si evince che Serit Sicilia S.p.a. aveva affidato a raggruppamenti di imprese private (tra cui S.r.l. e Consorzio non già compiti meramente materiali, bensì l’esternalizzazione dell’intero e complesso servizio di gestione integrale del processo di notifica degli atti esattoriali ogni fase: dalla stampa documento, all’imbustamento, alla compilazione delle ricevute, alla consegna all’Ufficio postale, fino alla rendicontazione economica e notificatoria della singola cartella, per cui, in applicazione dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 14916 del 20/07/2016 e giurisprudenza conforme, es. Cass. n. 21866/2016), la notificazione doveva considerarsi giuridicamente inesistente ove – come nella specie – difetti l’attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato in base alla legge della possibilità giuridica di compiere detta attività in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
– del nono motivo di impugnazione, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/92, del D.M. 20/07/2012 n. 140, della legge n. 247/2012, dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. per aver il Giudice regionale omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo alla immotivata, sproporzionata ed illegittima regolazione delle spese da parte del primo giudice.
4.1. Si tratta, infatti, di motivi che attengono al credito di cui alla menzionata cartella, da ritenersi – come detto – annullato automaticamente, per cui – con ogni evidenza – la lunga dissertazione contenuta nelle censure in esame, come il relativo esame, si rivela del tutto superflua.
4.2. Allo stesso modo, resta assorbito nella valutazione che segue e nella nuova disciplina delle spese dell’intero giudizio l’esame del nono motivo, relativo alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio.
5. In definitiva, il primo motivo di impugnazione va accolto, dichiarando cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa contenuta nella cartella n. mentre va respinto il secondo motivo e vanno dichiarati assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario va parzialmente accolto, dichiarando cessata la materia del contendere riguardo credito alla cartella con conseguente annullamento del fermo amministrativo limitatamente alla pretesa contenuta nella predetta cartella.
6. L’accoglimento parziale del ricorso, determinato altresì dalla sopravvenuta disposizione di cui al citato art. 4 d.l. n. 119/2018 rispetto alla notifica della comunicazione preventiva (3 maggio 2013), giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinge il secondo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario, dichiarando cessata la materia del contendere con riguardo al credito di cui alla cartella n. con conseguente annullamento del fermo amministrativo limitatamente alla pretesa contenuta nella predetta cartella.
Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2026 .
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2233 c.c. – Compenso
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 148 c.p.c. – Relazione di notificazione
- Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 156 c.p. – Estinzione del diritto di remissione