Cass. pen. n. 36948/2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, sentenza n. 36948/2026 (R.G. 34788/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano a norma dell’art.· 52 d.lga. 196/03 in quanto:
Cl cIsposto d’ufficio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE
O Il richiesta di parte ‘5( !mp08to dalta legge ha pronunciato ·Ia seguente sul ricorso proposto da:
SENTENZA
avverso la sentenza del 23/09/2026 della Corte di appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; udito il Sostituto Procuratore Generale, Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia disponeva la consegna di all’Autorità giudiziaria romena, in quanto destinatario del mandato di arresto europeo n. 19 del 06 luglio 2026 emesso dal Tribunale di Bucarest a seguito di sentenza di condanna definitiva alla pena di quattro anni di reclusione in relazione al reato di traffico illecito di stupefacenti e partecipazione ad associazione per delinquere.
2. Avverso la sentenza, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, affidato a due motivi, che di seguito si espongono nei limiti di cui all’art.173 disp. atto cod. proc. peno Ha dedotto: -violazione di legge, in relazione all’art. 2 della legge del 22 aprile 2005, n.69, all’art. 3 CEDU e all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, per avere la Corte di appello disposto la consegna dello nonostante lo spazio individuale assicurato in cella fosse inferiore ai 3 mq, la non corretta applicazione dei fattori compensativi, l’assenza di assistenza sanitaria adeguata a fronteggiare le condizioni di salute del ricorrente, affetto da epatite cronica. Nello specifico, si è evidenziato come la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto rispettati gli standards europei nonostante non fosse garantito, all’interno della cella, lo spazio minimo calpestabile di 3 mq. E ciò con riferimento al periodo di “quarantena”, pari a 21 giorni, da scontare nel carcere di periodo da scontare in regime “chiuso” per la durata di 1/5 della pena complessiva nel medesimo istituto penitenziario e, infine, al periodo in regime semi – aperto ed aperto – solo eventuale – da espiare nel carcere di Ha rilevato il ricorrente come dal rapporto informativo inviato, a seguito di indagini supplettive, dall’Autorità giudiziaria romena fosse emerso che lo spazio di 3 mq, pur escludendosi dal conteggio della superficie il gruppo sanitario, era tuttavia comprensivo, oltre che degli arredi, anche del letto. Tale ultimo tipo di arredo non poteva mai essere conteggiato nel calcolo della metratura utile. Dunque, lo spazio effettivamente calpestabile per ciascun detenuto sarebbe nettamente inferiore alla soglia minima consentita anche considerato che lo dopo un primo periodo di quarantena, pari a 21 giorni, avrebbe trascorso la maggior parte del tempo in regime chiuso, per poi eventualmente transitare al regime semi-aperto e aperto.
I Giudici del merito avevano superato tali osservazioni, erroneamente rilevando come una metratura inferiore ai tre mq sarebbe stata “compensata” da una serie di fattori, ovvero le ore di passeggiata, la partecipazione ad attività fuori cella, lo svolgimento di attività lavorative, la partecipazione ad attività educative, culturali, terapeutiche etc.
La Corte territoriale – osserva il difensore – non avrebbe inoltre considerato il rapporto del CTP di settembre 2026, in cui era stata evidenziata la fatiscenza delle strutture penitenziarie, la presenza di insetti, la sporcizia delle celle e, inoltre, solo come eventuale il passaggio dei detenuti dal regime chiuso al regime semiaperto. Infine, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato che l’istituto penitenziario assicurava adeguata assistenza sanitaria adeguato trattamento a chi come lo è affetto da HCV, patologia questa contratta proprio nel carcere di durante un precedente periodo di detenzione; -violazione di legge, in relazione all’art. 18 – bis della L. n.69 cito per avere la Corte di appello disposto la consegna dello nonostante fosse radicato sul territorio italiano, ove viveva con il proprio nucleo familiare, aveva disponibilità di un appartamento e svolgeva attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato.
3. Alla odierna udienza, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
1.1. Va in premessa ribadito che «a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. lO, all’art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell’interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso “anche nel merito” e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall’art. 606, lett. a), b) e c)>> (così, ex mu/tis, Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Pg, Rv. 282911 – 01). Non è, dunque, possibile in sede di legittimità prospettare vizi di motivazione, ma solo la violazione di legge, in cui rientra la omissione grafica e/o l’apparenza della motivazione. La sentenza impugnata non è incorsa in alcuna delle dedotte violazioni di legge.
2.1. In ordine alle questioni introdotte con il primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha analiticamente vagliato le deduzioni difensive e con argomentazioni, per nulla carenti, illogiche e deficitarie, ha reso intellegibile l’iter logico – argomentativo posto a fondamento della propria decisione, dando atto, in fatto e in diritto – per quanto si preciserà di seguito – delle ragioni per le quali le garanzie fornite della Autorità romene in relazione al caso specifico fossero rispettose degli standards europei, di guisa che era da escludere la sottoposizione del consegnando a trattamenti inumani e degradanti.
I Giudici del merito hanno chiesto informazioni supplementari alla Autorità richiedente, calibrate sull’istituto penitenziario ove dovrebbe essere ristretto lo in caso di consegna, e, ottenute tali informazioni, le hanno valutate idonee ad offrire rassicurazioni circa il fatto che – in caso di consegna – lo non sarà sottoposto a trattamenti contrari all’art. 3 Conv. Edu, come interpretato dalla Corte Edu.
A siffatto ordito del discorso giustificativo, il ricorrente oppone censure che investono la tenuta logica della motivazione e che, per quanto supra premesso, sono inammissibili.
Nella sentenza impugnata è stato congruamente evidenziato come lo Stato richiedente avesse individuato gli istituti di detenzione, in cui il consegnando verrà recluso, e il relativo regime cui verrà sottoposto nel corso della esecuzione della pena. E’ stato, infatti, prospettato un primo periodo di c.d. “quarantena” per la durata di 21 giorni, un secondo periodo pari ad 1/5 della pena inflitta in regime chiuso, e un successivo periodo fino ad espiazione pena in regime semi-aperto e/o aperto.
In relazione a ciascun regime detentivo, si è precisato come, anche durante il periodo di quarantena di ventuno giorni presso il penitenziario di sarà comunque garantito al consegnando uno spazio minimo di 3 mq (seppure comprensivo di arredi e letto, con esclusione dei servizi igienici) e una passeggiata di due ore giornaliere, con la possibilità volontaria di partecipare ad altre attività fuori dalla cella.
I tre metri quadri di superficie calpestabile, comprensivi di arredi e letto, sono garantiti anche in regime chiuso presso il medesimo penitenziario, con la garanzia di almeno tre ore di passeggiate al giorno per coloro che non partecipano ad altri programmi e di un’ora di passeggiata al giorno per coloro che svolgono attività lavorative, educative, culturali, terapeutiche e sportive ( cfr pagg. 8 e ss .della sentenza).
In ordine al regime semi-aperto (accessibile dopo aver scontato 1/5 della pena) presso il penitenziario di è parimenti assicurato lo spazio minimo di tre mq oltre ad essere prevista l’apertura delle porte delle camere per tutto il giorno, con accesso illimitato ai cortili, con la possibilità di spostarsi lungo percorsi stabiliti per lo svolgimento di numerose attività di gioco, sport, educazione e lavoro.
Infine, si è precisato come tale ultimo regime possa essere anche sostituito da un successivo periodo in regime “aperto” sempre presso Istituto con condizioni ancor più favorevoli.
2.3. Si legge ancora nella impugnata sentenza che l’effettività di tale regime è assicurata al consegnando e che la patologia da cui è affetto lo non ne comporta l’isolamento sociale nè la esclusione da attività lavorative e/o ricreative; si è precisato, altresì, come dagli atti allegati non siano emerse criticità igieniche né di tipo sanitario. Ed invero, nonostante la pur rilevata carenza di personale medico, gli Istituti penitenziari hanno assicurato l’assistenza sanitaria h 24, per fornire «cure sanitarie di buona qualità» ( cfr pag.9 della sentenza). E’, inoltre, garantita la fornitura di medicinali da parte della struttura senza spese a carico del detenuto ed è anche possibile chiedere visite a medici esterni al sistema penitenziario, a spese del detenuto (cfr pago 6 della sentenza). In relazione poi alla dedotta questione dello spazio minimo calpestabile, la Corte di appello ha rilevato come la Romania avesse garantito (cfr. pago 9) per tutta la durata dell’esecuzione della pena (in regime di quarantena, regime chiuso, regime semiaperto) uno spazio minimo individuale non inferiore a 3 mq., comprensivo di mobili e letto, con esclusione dei servizi igienici.
2.4. Ebbene, in relazione a tale ultimo dato, oggetto di puntuale contestazione da parte del ricorrente, il quale ha osservato come i 3 mq non sarebbero effettivi, perché oltre agli arredi sarebbe stato conteggiato anche il letto, questo Collegio non nega come la dedotta questione possa effettivamente assumere peso e rilevanza in relazione al periodo da scontare in regime di detenzione di quarantena e in regime “chiuso”.
Nondimeno, i Giudici di appello, oltre a tener conto dei programmi e delle numerose attività consentite ai detenuti con riferimento a ciascun tipo di regime detentivo (cfr pago 5 per una puntuale descrizione), hanno valutato la complessiva situazione detentiva riservata a ciascun detenuto all’interno della singola cella. Per quanto di interesse, si è precisato che:
a) durante il primo periodo di quarantena, da scontare nel carcere di sarà ospitato in una cella che dispone di servizi igienici, spazio per deposito di effetti personali e generi alimentari, di una doppia finestra e dunque di illuminazione naturale, di illuminazione artificiale, di un letto individuale o a due piani di dimensione 1,80 x 0,80 m, di mobilio; avrà inoltre accesso a luoghi riscaldati, ad acqua calda per la doccia quotidiana e acqua fredda;
b) durante il regime chiuso (pari d 1/5 della pena inflitta),da scontare sempre presso il carcere di sono assicurate le medesime garanzie di cui sopra, con la differenza che allo è garantita la disponibilità di letto singolo (pag. 5-6- della sentenza).
2.5. In questa prospettiva, stando alle argomentazioni puntualmente svolte dalla sentenza di appello, gli Istituti penitenziari di destinazione dello garantiscono, anche durante il periodo da scontare in quarantena e in regime chiuso, condizioni complessivamente dignitose, fornendo adeguata ventilazione, luce naturale, acqua corrente, riscaldamento degli ambienti e disponibilità di servizi igienici (cfr pago 4 del rapporto). E sebbene dal rapporto in atti si evinca che, durante il periodo di quarantena, i 3 mq calpestabili all’interno della cella sono comprensivi di mobilio e di letto a castello, nondimeno i fattori compensativi – rilevati dai Giudici di merito – consentono di escludere trattamenti disumani e degradanti. Si tenga, infatti, presente che la durata del periodo di quarantena è complessivamente assai ridotta, pari a 21 giorni, se rapportata alla pena da scontare e che lo comunque usufruisce di spazi all’aperto con il diritto ad una passeggiata di due ore giornaliere. Ciò consente complessivamente di mitigare un eventuale spazio minimo vitale di poco al di sotto dei 3 mq. Quanto al periodo da scontare in regime chiuso, pari ad 1/5 della pena detentiva inflitta, la disponibilità di un letto singolo ridimensiona notevolmente la questione degli spazi, alleggerendo la gravosità della detenzione, così da rendere comparativamente più significativi i fattori compensativi, essendo previsti programmi che consentono a ciascun detenuto di trascorrere diverse ore fuori dalla cella sia per le passeggiate che per la partecipazione ad attività di diversa natura. Per il resto, la detenzione si svolgerà prevalentemente in regime “semi – aperto”, con ampi spazi di autonomia e con celle aperte permanentemente, che assicurano condizioni strutturali obiettivamente adeguate.
A ciò si aggiunga come lo Stato richiedente consenta l’accesso degli organi di controllo al fine di monitorare le condizioni detentive e riconosca il diritto all’assistenza diplomatica.
2.6. La valutazione della Corte di appello circa il rispetto da parte delle autorità rumene degli standards non ostativi alla consegna è, dunque, incensurabile perché poggia su una motivazione congrua ed esaustiva – non apparente – e perché si allinea ai principi eurounitari.
Va, infatti, a tal fine considerato come la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti debba essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell’effetto cumulativo delle condizioni di detenzione (ex multis v. computo dello spazio pro-capite riservato al detenuto debba tenere conto della superficie calpestabile di tre metri quadrati considerando gli arredi e al netto dei servizi igienici.
In ogni caso, la valutazione della possibilità del libero movimento in cella del detenuto deve essere sganciata dal mero calcolo metrico.
Dunque, uno standard minimo inferiore ai 3 mq di superficie calpestabile per ciascun detenuto lascia presumere che le condizioni integrino un trattamento inumano e degradante. Ma si tratta pur sempre di una presunzione iuris tantum, come tale superabile (Corte EDU, 6/11/2009, Sulejmanovic c. Italia; Corte EDU, 10/0 1/20 12, Ananyev e altri c. Russia; Corte EDU, Grande Camera, 20/ 10/20 16, Muri e c. Croazia), tanto è vero che anche uno spazio personale dentro la cella compreso fra i 3 e i 4 metri quadrati può assumere rilievo nella prospettiva dell’art. 3 CEDU, se sussistono fattori di inadeguatezza del regime penitenziario (impossibilità di fare esercizio all’aria aperta, scarso accesso alla luce naturale e all’aria, insufficiente sistema di riscaldamento, omesso rispetto di basilari requisiti Di contro, il fatto che il mero calcolo metrico dello spazio individuale riservato nella cella al singolo detenuto sia inferiore alla soglia di mq 3 non consente di affermare in modo automatico che le condizioni carcerarie siano inumane e degradanti, dovendosi a tal fine considerare la situazione complessiva, ovvero le modalità del concreto stato detentivo.
Si è al cospetto di un giudizio empirico, che è stato volutamente lasciato al giudice di merito nel caso concreto.
2.6. Corretta appare dunque la valutazione delle modalità complessive di detenzione in relazione a ciascun regime cui il consegnando verrà sottoposto, essendo demandato a ragionevole valutazione di meritevolezza il passaggio da un regime detentivo all’altro, peraltro in assenza di ragioni preclusive. In ordine poi alle ulteriori questioni circa il tasso di sovraffollamento delle carceri e la inadeguatezza delle strutture anche dal punto di vista sanitario, la censura è generica e aspecifica, avendo la Corte di appello, in modo puntuale, rilevato la non riferibilità delle evidenziate criticità alle strutture, cui dovrà essere destinato lo , e comunque evidenziato la presenza di rassicurazioni da parte dell’Autorità giudiziaria circa l’assistenza sanitaria.
Le esposte considerazioni inducono al rigetto del primo motivo. E’ invece inammissibile perché manifestamente infondata la dedotta violazione dell’art. 18 – bis, legge n. 69 cito Tale disposizione prevede che la Corte di appello – in caso di mandato di arresto europeo a fini esecutivi, quale è quello in esame – possa rifiutare la consegna quando la persona «legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano» e sempre che la Corte di appello «disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». bis, comma 2 – bis, legge n. 69, cit., enuncia poi esemplificativamente i parametri da verificare ai fini di tale valutazione. Testualmente si prevede che << ••• l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante».
3.2. La Corte territoriale – nel ritenere sussistenti i presupposti per il rifiuto della consegna – ha deciso in conformità di tale regula iuris.
Si legge, infatti, nel provvedimento impugnato che, sebbene il ricorrente svolga in Italia attività lavorativa e che ivi risieda unitamente al suo nucleo familiare, moglie e figli, nondimeno il periodo di permanenza è inferiore a quello ex lege richiesto.
Correttamente è stato, pertanto, escluso il necessario presupposto del radicamento sul territorio nazionale.
4. AI rigetto del ricorso consegue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.- la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. Così deciso, 20/10/2026 Depositata i Il C,lllcd leria o~oi
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.