Cass. pen. Sez. VI n. 36930/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, provvedimento n. 36930/2026 (R.G. 18419/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 17/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; a norma de/j’art. 52 Q disposto d’ufficio Q li richiesta di parte /JTlflO8to dalla legge Sento n.sez. JJ.16 udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dalle parti civili

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che, in data 19 gennaio 2018, in esito a rito abbreviato: ha condannato a pena di giustizia per il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione, per il reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina di cui all’art. 571 cod. pen., in danno degli alunni minori a lei affidati in ragione dell’attività di insegnante, nonché al risarcimento dei danni sofferti dai fratelli da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento delle spese sostenute per la costituzione e difesa della parte civile;

– ha assolto l’imputata dal reato a lei ascritto nei confronti di perché il fatto non sussiste.

2. Ha proposto ricorso affidato a tre motivi 2.1. Con il primo deduce plurime violazioni di legge.

Il Tribunale ha riqualificato solo in sentenza il fatto di abuso di mezzi di correzione e disciplina, originariamente contestato, nella più grave fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi, senza preventiva interlocuzione specifica con le parti, ritenendo assorbito il predetto reato di abuso ex art. 571 cod. peno Risulta conseguentemente violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza previsto dall’art. 521, comma l, cod. proc. pen., posto che: il fatto risulta diverso, perché radicalmente trasformato nel suo nucleo essenziale:

– la differente – e più grave – definizione giuridica non era prevedibile (stante anche la clausola di esclusione di cui all’art. 572 cod. pen.);

– sono stati indebitamente compressi i diritti di difesa, posto che l’opzione per il rito abbreviato è stata formulata in funzione della primitiva contestazione. Sono stati in tal modo disattesi i principi affermati a partire dalla sentenza CEDU (sent. Drassich, C. Italia, 11 dicembre 2007; Corte EDU 22 febbraio 2018 n. 65173 del 2009), secondo la lettura convenzionalmente orientata dell’art. 521 cod. proc. peno e dell’art. sulla necessità garantire un contraddittorio preventivo in ordine alla qualificazione giuridica.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per essere stato riqualificato il fatto in un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare, essendosi il procedimento incardinato con citazione diretta. La scelta del giudizio abbreviato “secco” – nel corso del quale, a tenore dell’art. 441 cod. proc. pen., non è consentito formulare contestazioni suppletive – determina la nullità della sentenza di condanna.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157, 571 e 572 cod. peno e si chiede di dichiarare estinto il reato per prescrizione, stante la inammissibilità della operata riqualificazione.

2.4. Con il quarto motivo la difesa deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., nonché travisamento della prova.

I Giudici di merito hanno ritenuto integrato il requisito dell’abitualità della condotta sulla base delle assunte prove testimoniali, nonostante sano stati individuati, in concreto, soltanto due episodi connotati da effettiva aggressività.

2.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge in relazione all’art. 62-bis cod. peno e vizi di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, fondato argomenti stereotipati, senza esaminare profili evidenziati dalla difesa, quali l’incensuratezza e l’età avanzata dell’imputata, la pregressa vita lavorativa, la condotta processuale collaborativa e rispettosa, il contesto fattuale espressivo non di un intento di deliberata sopraffazione, ma di una errata gestione del ruolo educativo.

2.6. Con il sesto motivo la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alle statuizioni civili. accertato specifiche conseguenze dannose, lesive quantomeno della integrità psichica e della libertà morale dei minori, scaturite dalla condotta, né ha indicato elementi di prova a supporto, apprezzabili in relazione alle clausole di cui agli artt’ 2043,2059 cod. civ. e 185 cod. peno 3. Il difensore delle parti civili, ha depositato memoria, nella quale ha chiesto respingersi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. È fondato, e con rilievo assorbente, il secondo – ma in ordine logico antecedente – motivo di ricorso.

3. Con la sentenza di primo grado il Tribunale ha riqualificato il fatto di abuso di mezzi di correzione e di disciplina di cui all’art. 571 cod. pen., contestato alla imputata, nel reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. peno Tale diverso titolo di reato, per gravità e cornice edittale, rientra nel novero di quelli per i quali il codice di rito prevede che l’azione penale sia esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero e celebrazione della udienza preliminare dinanzi al G.U.P.

Di contro, il presente procedimento è stato instaurato con citazione diretta a giudizio, come previsto per l’originaria contestazione L’art. 521-bis cod. proc. peno prescrive che, in una tale evenienza, il giudice restituisca gli atti al pubblico ministero per la corretta impostazione del giudizio.

L’inosservanza di questa regola processuale da parte del Tribunale, nella vicenda in esame, era stata tempestivamente eccepita dal difensore con i motivi di gravame, nel rispetto del termine di decadenza stabilito dal secondo comma dell’art. 521-bis cod. proc. pen., ma la Corte di appello non ha adottato le conseguenti statuizioni. Avrebbe invece dovuto diversamente determinarsi, posto che l’esito regressivo era imposto – in deroga al principio generale di non regressione degli atti processuali – dall’inequivoco disposto dell’art 521-bis cod. proc. pen., che è posto a tutela delle prerogative difensive.

4. La lesione di tali prerogative, lamentata dalla difesa, è stata denegata dal Tribunale con argomentazioni – inerenti alla prevedibilità della diversa definizione giuridica del fatto ritenuto in sentenza, per il fatto che il suo nucleo storico è corrispondente a quello oggetto della contestazione – che sono fuori fuoco.

Depongono per la lesione delle ragioni della difesa, anzitutto per il fatto che non è stata celebrata l’udienza preliminare, considerazioni di ordine sistematico sulle due differenti modalità di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero che il legislatore ha previsto, ossia – in disparte i riti alternativi e il giudizio innanzi al giudice di pace – il procedimento a citazione diretta, da un lato, quello conseguente ad udienza preliminare, dall’altro. Si tratta, invero di moduli connotati da diverse cadenze, costruite in ragione del differente livello di gravità dei reati e di complessità del loro accertamento.

4.1. Per quanto qui di interesse, basti pensare che l’udienza preliminare è aperta ad un’ampia integrazione probatoria.

Gli artt. 421-bis e 422 cod. proc. peno stabiliscono, in particolare, che, se le indagini sono incomplete, il giudice dell’udienza preliminare possa indicare al pubblico ministero ulteriori attività investigative o disporre di iniziativa l’assunzione d’ufficio di prove che risultino decisive ai fini della adozione di una sentenza di non luogo a procedere.

Tale integrazione, suscettibile condurre mutamento della contestazione ex art. 423 cod. proc. pen., con anticipazione del contraddittorio su aspetti essenziali per la definizione delle strategie difensive, non è invece consentita nelle fasi preliminari del dibattimento conseguente a citazione diretta.

4.2. È il caso di puntualizzare che la distanza tra le due alternative sequenze procedimentali si è ridotta, per effetto della introduzione, con la riforma Cartabia inedita udienza comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis e ss. cod. proc. peno Il sistema duale non è stato tuttavia smentito dal d.lgs.l0 ottobre 2022, Sebbene la riforma sia posteriore rispetto alla introduzione del presente giudizio e dunque non applicabile nella specie, non pare tuttavia superfluo rimarcare, in relazione al tema che interessa, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 2026, ha di recente ribadito la permanenza di significativi aspetti di diversità tra i due moduli procedimentali qui a confronto. Della udienza preliminare, l’udienza di comparizione predibattimentale condivide, è vero, la matrice di udienza filtro, rispetto ad iniziative d’accusa non prospettabili nei termini della ragionevole previsione di condanna, ma si tratta di un filtro più snello, nel quale la mancanza previsione di un potere del giudice dell’udienza predibattimentale di assumere prove a favore dell’imputato – era la questione posta nelle ordinanze di rimessione – è stata ritenuta non determinativa di un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’udienza preliminare, né in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo o di obbligatorietà dell’azione penale; questo perché l’udienza predibattimentale presenta una logica e una struttura differenti rispetto all’udienza preliminare e si colloca in una fase diversa del procedimento penale. Se anche nella attuale – e più garantita – articolazione del procedimento a citazione diretta, la mancata celebrazione della udienza preliminare ha rilevanti implicazioni per l’imputato, a maggior ragione essa non è priva di conseguenze in un procedimento regolato dalla previgente disciplina, che tale filtro non prevedeva.

5. Alla luce delle superiori considerazioni sulla diversità strutturale dei due moduli di esercizio dell’azione penale, così autorevolmente ribadita dalla Colsulta, il ricorrente ha titolo a dolersi di opzioni processuali che sono state condizionate dalla mancata attivazione del meccanismo regressivo previsto dall’art. 521-bis cod. proc. peno La scelta del rito abbreviato “secco” – con rinuncia alla possibilità di difendersi provando – è stata formulata in relazione al reato di cui all’art. 571 cod. peno che prevede una cornice edittale sensibilmente più contenuta, con un più breve termine di prescrizione, e con implicazioni differenti anche in relazione alla fase della esecuzione della pena.

L’udienza preliminare, ove tenuta, con la possibilità di integrazione della piattaforma probatoria e di una tempestiva modifica della contestazione ante causam, avrebbe consentito di diversamente modulare le scelte difensive e di valutare la effettiva convenienza del giudizio abbreviato rispetto ad un titolo di reato più grave di quello originario. impone, conseguentemente, l’annullamento della impugnata e di quella di primo grado con regressione degli atti al Pubblico Ministero di Brindisi.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella del Tribunale di Brindisi del 19 gennaio 2018 e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero del Tribunale di Brindisi.

Così deciso il 16 settembre 2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 521-bis c.p.p.

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