Applicabilità della decadenza triennale anche ai trattamenti pensionistici maturati prima del d.l. n. 98/2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16058 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza triennale, prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 come novellato dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, si applica anche ai trattamenti pensionistici il cui diritto sia maturato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, individuata nel 6 luglio 2011. Il relativo termine di decadenza, ai sensi dell’art. 252 disp. att. cod. civ., decorre dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva della decadenza stessa, ed è evitato solo dalla proposizione della domanda giudiziale, non anche dalla mera domanda amministrativa. La decadenza non opera in modo “tombale”, ma riguarda esclusivamente i ratei antecedenti il triennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale.
Il Fatto
Il lavoratore, già titolare di un trattamento pensionistico a carico del Fondo Elettrici sin dal 2001, proponeva domanda per ottenere la riliquidazione della pensione mediante l’inclusione nella base imponibile, ai fini del computo dell’80% dell’ultima retribuzione, del trattamento di miglior favore calcolato secondo il regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
La Corte d’appello di Trieste, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, ritenendo inapplicabile la decadenza triennale di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 ai trattamenti pensionistici maturati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. Avverso tale decisione, l’Istituto di previdenza proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per aver contraddetto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Secondo tale orientamento, la decadenza triennale di cui all’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 si applica anche ai trattamenti pensionistici maturati in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, che ha novellato la disposizione.
I giudici di legittimità hanno chiarito che il termine di decadenza, per i trattamenti già in essere, decorre ex art. 252 disp. att. cod. civ. dalla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la decadenza, ossia dal 6 luglio 2011. Hanno inoltre precisato che l’effetto interruttivo della decadenza è determinato esclusivamente dalla proposizione della domanda giudiziale, e non dalla sola presentazione della domanda amministrativa.
Quanto all’ambito di operatività, la Corte ha specificato che la decadenza non assume carattere “tombale”, ma si estende unicamente ai ratei maturati nel periodo antecedente il triennio che precede la proposizione della domanda giudiziale, con conseguente conservazione del diritto per i ratei successivi.
In applicazione di tali principi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, affinché provveda a un nuovo esame della controversia e statuisca anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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