Notificazioni a mezzo PEC da indirizzo non censito e difesa dell’ente di riscossione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3354 del 15.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, eseguita dall’agente della riscossione da un indirizzo di posta elettronica certificata non censito nel registro INI-PEC, non è nulla, essendo comunque configurabile la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto mittente, desumibile testualmente dall’indirizzo stesso. L’eventuale vizio può assumere rilievo solo ove il contribuente dimostri quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione dell’atto da un indirizzo diverso da quello presente nel registro. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata, nei giudizi di merito, da un avvocato del libero foro, salvo che la convenzione tra l’ente e l’Avvocatura dello Stato riservi espressamente la difesa a quest’ultima.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino aveva respinto l’impugnazione proposta dal contribuente avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato il ricorso contro l’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione su un immobile di sua proprietà.
Il giudice d’appello aveva escluso la rilevanza del disconoscimento degli avvisi e delle cartelle prodotti dall’ente, nonché la fondatezza delle censure relative al dedotto difetto di rappresentanza, essendosi l’Agenzia costituita mediante il patrocinio di un avvocato del libero foro anziché dell’Avvocatura dello Stato. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 276 cod. proc. civ. in relazione al Protocollo d’intesa tra l’AdER e l’Avvocatura Generale dello Stato, che imporrebbe all’Agenzia di avvalersi dell’Avvocatura erariale nella difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019, secondo cui l’Agenzia può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito, a meno che tali giudizi non siano esplicitamente riservati all’Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente: la scelta del professionista è legittima e non richiede particolari formalità, salvo che la convenzione disponga diversamente.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 3-bis legge n. 53/1994, 16-ter d.l. n. 179/2012, art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973, art. 60, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 600/1973 e art. 6 d.P.R. n. 68/2005, in relazione alla trasmissione da un indirizzo non censito in un pubblico registro e alla mancata accettazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle successive comunicazioni. La Corte ha altresì ritenuto tale motivo infondato, osservando che la normativa richiamata fa riferimento esclusivamente all’indirizzo PEC del destinatario, nulla disponendo in merito all’indirizzo del mittente.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che la provenienza della notifica da un indirizzo non presente nell’INI-PEC non inficia la presunzione di riferibilità della stessa al soggetto da cui risulta provenire, essendo necessario che il contribuente evidenzi i concreti pregiudizi subiti dal proprio diritto di difesa. La decisione si pone in continuità con i precedenti citati, tra cui Cass. n. 18684 del 2023, Cass. n. 19677 del 2024 e Cass. n. 5263 del 2024.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.