Omessa motivazione sulla declaratoria di inammissibilità dell’appello erariale: cassazione con rinvio per carenza del “minimo costituzionale” (Cass. civ. Sez. 5 n. 4068 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce vizio di omessa o apparente motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, la sentenza che dichiari l’inammissibilità dell’appello senza offrire alcuna motivazione, nemmeno ricavabile dall’esame complessivo e contestuale del provvedimento. La declaratoria di inammissibilità priva di ogni supporto argomentativo si colloca al di sotto del c.d. “minimo costituzionale” richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, integrando una violazione di legge costituzionalmente rilevante e rendendo impossibile il controllo di legittimità sulle ragioni della decisione. La sentenza affetta da tale vizio è nulla e va cassata con rinvio al giudice di merito, in diversa composizione.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti dell’associazione sportiva dilettantistica un accertamento con ricostruzione induttiva del reddito per l’anno 2009, non essendo stata esercitata l’opzione prevista dalla l. n. 389/1991.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente, compensando però le spese di lite. La sentenza era stata impugnata da entrambe le parti: il contribuente lamentava la compensazione delle spese, l’Ufficio i capi di soccombenza. I giudizi riuniti erano stati decisi con sentenza che accoglieva l’appello del contribuente e dichiarava inammissibile l’appello erariale. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, con un unico motivo, mentre la parte contribuente restava intimata.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., oltre alla violazione dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., lamentando il gravissimo ed assoluto difetto di motivazione della sentenza impugnata.

La Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che il giudice territoriale aveva correttamente accertato l’assenza di capi di soccombenza per il contribuente, ma aveva poi dichiarato l’inammissibilità dell’appello erariale senza alcuna motivazione rinvenibile nel corpo della sentenza, nemmeno attraverso un esame complessivo del provvedimento, ivi inclusa la ricostruzione in fatto.

Richiamando il principio consolidato secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza approfondita disamina logica e giuridica, la Corte ha evidenziato che la pronuncia impugnata risultava priva del c.d. “minimo costituzionale” di cui alle Sezioni Unite n. 8053/2014, cui hanno fatto seguito le pronunce n. 9105/2017 e n. 5209/2018.

Quanto alla denuncia del vizio di motivazione, la Corte ha precisato che, trattandosi di provvedimento pubblicato dopo l’11 settembre 2012, trova applicazione ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012. Tale riformulazione, secondo le Sezioni Unite, ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”, rendendo denunciabile in cassazione solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie la dichiarazione di inammissibilità dell’appello erariale non era sostenuta da alcuna motivazione rinvenibile, collocandosi la sentenza al di sotto del “minimo costituzionale”. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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