Sorveglianza speciale: se pende l’appello, la modifica delle prescrizioni la decide la Corte d’appello (Cass. pen. Sez. I n. 12521 del 02.04.2026)
In pendenza di impugnazione, l’istanza di modifica delle prescrizioni di una misura di prevenzione va decisa dal giudice del gravame, non dal tribunale che ha emesso il decreto. L’art. 12 d.lgs. 159/2011 vale solo per l’obbligo di soggiorno.