Confisca UE da eseguire in Italia: la proporzionalità la valuta solo lo Stato che l’ha emessa (Cass. pen. Sez. VI n. 12666 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca emesso dall’autorità di altro Stato dell’Unione europea ai sensi del Regolamento UE 2018/1805, attuato dal d.lgs. 7 dicembre 2023 n. 203, il giudizio di proporzionalità tra i beni da vincolare e il contenuto del provvedimento di confisca esula dalle valutazioni demandate all’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, in quanto riservato allo Stato di emissione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che, nell’ordinamento interno, la confisca prevista per il corrispondente reato di cui all’art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riguardasse il solo profitto e non anche il prodotto del reato, con conseguente infondatezza della richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE). (Rv. 289853-01)
Il Fatto
La Corte d’appello, sezione distaccata di Bolzano, riconosceva una decisione irrevocabile di confisca pronunciata da un tribunale tedesco nei confronti di due ricorrenti, padre e figlio, per somme di circa 320.000 e 303.000 euro, per il reato di manipolazione del mercato previsto dalla legge tedesca, ritenuto corrispondente all’art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La richiesta era fondata sul Regolamento UE 2018/1805 e sul d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.
I ricorrenti lamentavano il difetto di doppia incriminabilità, perché in Italia la manipolazione del mercato è reato solo nei casi più gravi e nel caso concreto mancherebbe l’idoneità delle operazioni a provocare una “sensibile alterazione del prezzo”; e la violazione dell’art. 19, par. 1, lett. h) del Regolamento e dell’art. 49 della Carta UE, perché la Corte d’appello non aveva limitato la confisca al solo profitto, come prevede in Italia l’art. 187 TUF dopo la sentenza n. 112 del 2019 della Corte costituzionale. In subordine chiedevano il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 203 del 2023, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, e la tesi di una motivazione radicalmente assente è manifestamente infondata. Per la doppia incriminabilità basta che il fatto concreto sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a prescindere dal titolo e dagli elementi costitutivi (Sez. 6, n. 21336 del 2021; art. 1, comma 5, d.lgs. n. 203 del 2023). La Corte d’appello, priva di autonomi poteri di accertamento, si è correttamente attenuta al fatto descritto nel certificato di confisca: ordini di vendita e quasi contestuali ordini di acquisto su conti riconducibili ai due ricorrenti, qualificabili come matched orders, con variazione del prezzo in un arco temporale ristretto. Il reato dell’art. 185 TUF è di mera condotta e di pericolo concreto; le censure sulle quotazioni in un’altra borsa attengono a profili di fatto sottratti al giudice dello Stato di esecuzione.
Sul secondo motivo la Corte ha ribadito che il principio di proporzionalità e i presupposti della confisca non possono essere sindacati dallo Stato di esecuzione e trovano tutela nello Stato di emissione. È irrilevante che in Italia la confisca per l’art. 185 TUF sia limitata al profitto. L’art. 19, par. 1, lett. h) del Regolamento elenca motivi tassativi di rifiuto e consente il diniego solo per una palese violazione dei diritti di tutela processuale (ricorso effettivo, giudice imparziale, difesa), non del diritto di proprietà o della proporzionalità, come chiarisce il considerando 34; nello stesso senso, per il congelamento, Sez. 6, n. 47141 del 2023. L’art. 33, par. 2, vieta di contestare nello Stato di esecuzione i motivi di merito del provvedimento, compresa la corrispondenza con l’importo del prodotto o del profitto.
A differenza di quanto previsto dall’art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161 del 2010 per le pene detentive, la Corte d’appello non ha un potere di adattamento dell’importo della confisca: svolge solo controlli formali. Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale, perché la corretta applicazione del diritto dell’Unione si impone senza ragionevoli dubbi (Sez. 3, n. 33101 del 2022). I ricorsi sono stati rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
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