Partecipazione mafiosa: l’art. 192, comma 2, c.p.p. si applica due volte, ai fatti e alla loro valenza (Cass. pen. Sez. I n. 12808 del 08.04.2026)
Per provare la partecipazione ad associazione mafiosa il giudice deve applicare due volte la regola degli indizi ex art. 192, comma 2, c.p.p.: prima per accertare oltre ogni ragionevole dubbio i fatti storici indicativi dell’inserimento, poi per verificarne la valenza rispetto alla condotta tipica.